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Circolare ministeriale recante “Cessazione della qualifica di rifiuto del CAR FLUFF (CER 191004) per successivo utilizzo come CSS-Combustibile nei cementifici”
Chiarimenti interpretativi sul Decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22
29 Marzo 2018 MATTM
Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 febbraio 2013 n. 22, adottato in attuazione dell’art. 184-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto.
Le Pubbliche Amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione e l’utilizzo del CSS-Combustibile dovranno fare riferimento al DM 14 febbraio 2013, n.22, che disciplina nello specifico solo il CSS-Combustibile nelle sue 18 classi, di cui all’ art. 8 comma 1 b) del decreto stesso e relative combinazioni (come elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del decreto).
Le suddette Amministrazioni non dovranno, dunque, prendere a riferimento né l’art.183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto relativo al CSS rifiuto nelle sue 125 classi, né il DM 5 febbraio 1998, che disciplinava 2 tipologie di Combustibile Derivato Rifiuti (CDR e CDR-Q).
A fini di chiarezza interpretativa si riporta la seguente tabella che evidenzia le differenze tra CSS rifiuto e CSS Combustibile, solo quest’ultimo oggetto della presente circolare.
Fonte: MATTM
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