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MATTM nota n. 10045 1° luglio 2016

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MATTM nota n. 10045 1° luglio 2016

Nota ritenuta irrilevante da Sentenza CS n. 1229 del 28 febbraio 2018

Oggetto: Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto - Applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152.

Con riferimento al tema di cessazione della qualifica di rifiuto, la presente nota intende fornire alle Amministrazioni deputate al rilascio delle autorizzazioni per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti gli opportuni chiarimenti al fine di uniformare l'azione amministrativa.
La cessazione della qualifica di rifiuto, altrimenti definita con l'acronimo EoW dall'inglese End of Waste, è disciplinata dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nello specifico, l'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che "Un rifìuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e ri.spetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".

In sintesi, il comma l dell'articolo in discorso assoggetta la cessazione della qualifica di rifiuto al fatto che la sostanza o l'oggetto, all'esito di una attività di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo), corrisponda a determinati criteri adottati, specificamente per le singole o per le categorie di sostanze od oggetti, nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma 1.

La normativa nazionale, del resto, recepisce fedelmente l'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, il quale al comma 2 prevede che i criteri specifici, funzionali al riconoscimento dell'EoW, possano essere determinati mediante regolamenti comunitari.

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Tags: Ambiente Rifiuti

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