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Fanghi da depurazione in agricoltura

ID 7182 | | Visite: 23310 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/7182

Fanghi da depurazione in agricoltura

Illustrazione art 41 Legge 130/2018: Fanghi da depurazione in agricoltura

Scheda ID 7182 | Documento allegato Rev. 2.0 del 10.09.2019 

In allegato scheda completa e documenti d'interesse sull'utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi e di giurisprudenza, in particolare legati alla situazione emergenziale in Regione Lombardia dopo l'emanazione della Legge 16 novembre 2018 n. 130 di conversione del Decreto emergenze" Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109.

Update 10.09.2019

Sentenza CdS n. 5920 del 28.08.2019

Fanghi da depurazione - Le Regioni non hanno potere di riparametrare in aumento i valori soglia per le sostanze inquinanti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione..

Sentenza CdS n. 5920 del 28.08.2019 

Update 20.11.2018

Pubblicata GU la Legge 16 novembre 2018 n. 130 di conversione del D.L. 109/2018

Legge 16 novembre 2018 n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

La Legge 16 novembre 2018 n. 130 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, modifica l'art. 41.

Timeline normativa (rif. R. Lombardia)

1. Lacuna normativa - Non è presente una norma che indichi per i fanghi di depurazione destinati all'agricoltura i valori-limite per idrocarburi C10-C40 (e fenoli non valutati in questa timeline), infatti il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n.38 del 15-2-1992 - SO n. 28), che norma la materia non riporta valori limite di idrocarburi C10-C40.

2. Valori limite di prassi per C10 e C40 - I valori-limite previsti per idrocarburi C10-C40 per l'utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura, in assenza di una norma di legge, possono essere "rimandati" al valore di mg/Kg ss < 50 (valore-limite per i terreni agricoli in assenza di una norma specifica) si veda Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (ritenuta applicabile anche ai fanghi da depurazione), infatti né il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, né l’allegato 1B dello stesso disciplinano la concentrazione di idrocarburi.

Sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018:
....."Ci si deve quindi chiedere quale trattamento giuridico debbano ricevere tali sostanze e se, in particolare, la lacuna del d.lgs. n. 99 del 1992 possa essere colmata con l’applicazione di altre norme del nostro ordinamento. Al quesito ha fornito risposta positiva una recente sentenza della Corte di cassazione la quale ha enunciato il principio secondo cui la mancata presenza di una norma specifica, all’interno del d.lgs. n. 99 del 1992, riguardante la concentrazione di idrocarburi e fenoli nei fanghi ad uso agricolo – sebbene non comporti l’assoluto divieto di utilizzo di tali fanghi ogniqualvolta si riscontri in essi la presenza di tali sostanze indipendentemente dalla loro concentrazione – non determina un vuoto di disciplina dovendosi comunque applicare i valori limite sanciti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958).

Sostanza D.Lgs. 152/2006 - Tabella 1 allegato 5 parte IV Titolo V 
Matrice: Suolo e sottosuolo
Idrocarburi Siti residenziali Siti commerciali e Industriali
Idrocarburi C>12 50 mg/kg 750 mg/kg
Idrocarburi C≤ 12 10 mg/kg 250 mg/kg

3. Una delibera della RL "detta" i valori limite di prassi per C10 e C40 - Con la D.G.R. n. X/7076 dell'11 settembre 2017 la Regione Lombardia ai fini dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura indica i valori-limite di Idrocarburi (C10-C40) in mg/kg ss <10.000. (il paramentro Idrocarburi C10-C40 è un nuovo inserimento della D.G.R. n. X/7076 dell'11 settembre 2017 alla D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031).

4. Si sblocca l'avvio dei fanghi all'uso in agricoltura - La Regione Lombardia alzando i valori limite di Idrocarburi (C10-C40), facilita l'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura, ma a scapito dell'aspetto di tutela ambientale.

5. I comuni  di Pavia e Lodi ricorrono al TAR - Comuni situati nelle Province di Pavia e Lodi il cui territorio, in gran parte agricolo, è interessato dallo spandimento dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, aventi effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno ricorrono al T.A.R. Lombardia contro la D.G.R. n. X/7076 dell'11 settembre 2017. Secondo i ricorrenti, questo innalzamento comporterebbe il rischio di contaminazione per le matrici ambientali e, correlativamente, per le coltivazioni ad uso alimentare, in conseguenza del rilascio al suolo di elevatissime frazioni di idrocarburi pesanti (oli minerali, kerosene, oli esausti, olio combustibile ecc.) e di fenoli. Sostengono che le diposizioni di tale delibera sarebbero in contrasto con la normativa primaria statale, e precisamente con la Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (ritenuta applicabile anche ai fanghi da depurazione). Rilevano in proposito, che, per le concentrazioni di idrocarburi, la suindicata tabella indica limiti molto più contenuti rispetto a quelli stabiliti dalla delibera regionale. Sarebbe pertanto evidente, visto il contrasto fra normativa statale e normativa regionale in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, l’illegittimità.

6. Il TAR boccia la delibera  - Il TAR Lombardia Sez III con Sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018 (allegata) annulla la D.G.R. n. X/7076 dell'11 settembre 2017 nella parte in cui ha modificato ed integrato la D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031. Secondo il TAR della Lombardia, il provvedimento regionale è intervenuto nella materia “tutela dell’ambiente”, riservata alla competenza esclusiva statale; pertanto ne consegue che, le regioni non possono dettare una disciplina contrastante con quella prevista dalle fonti primarie statali abbassando i limiti di tutela, la disciplina da applicare è il D.Lgs. 152/2006 di cui alla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.

7. Ritorno a valori-limite iniziali p. 2  - Il ritorno a valori limite di cui al punto 2. impone limiti che la maggior parte degli impianti di depurazione non sarebbero in grado di ottemperare. Gli effetti conseguenti a quanto deciso dal TAR hanno portato ad una situazione di criticità per il sistema di depurazione delle acque in Lombardia. A seguito della sentenza le aziende che trattano i fanghi hanno iniziato a non accogliere più il materiale dai depuratori, bloccando così circa diverse migliaia di tonnellate di fanghi a settimana. La Regione Lombardia ricorre al Consiglio di Stato.

8. Si interviene con il Decreto emergenze - Con il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (Decreto emergenze) i valori-limite per idrocarburi C10-C40 dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura normati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 sono valorizzati in mg/kg ss <1.000 (tal quale) (valori-limite idrocarburi C10-C40 non sono normati dall'Allegato 1B del Decreto stesso).

9. Il Decreto Legge emergenze definisce una soglia di legge - Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 di fatto "media in alto" (vista l'urgenza) sui valori-limite, ma il valore-limite è superiore alla prassi o alla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, e rimanda ad revisione organica della normativa di settore.

10. La Legge di conversione aggiunge ulteriori soglie a determinate sostanzeLegge 16 novembre 2018 n. 130 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, modifica l'art. 41: resta per gli idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale ma sono aggiunti altri limiti a determinate sostanze, a seguire tabella raffronto Legge 16 novembre 2018 n. 130 /  Tabella 1 allegato 5 parte IV Titolo V D.Lgs. 152/2006:

Sostanza 



(Q)
Legge 16 novembre 2018 n. 130




(Q)
D.Lgs. 152/2006 - Tabella 1 allegato 5 parte IV Titolo V  (Matrice: sottosuolo)

Siti residenziali Siti commerciali e Industriali   
Idrocarburi  (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale) Idrocarburi C>12: 50 Idrocarburi C>12: 750
Idrocarburi C≤ 12: 10 Idrocarburi C≤ 12: 250 
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ≤6 (mg/kg SS) ∑ policiclici aromatici da 25 a 34: 10 ∑ policiclici aromatici da 25 a 34: 100
Policlorodibenzodiossine e
Policlorodibenzofurani
PCDD/ PCDF + PCB DL
DL ≤25 (mg WHO-TEQ/kg SS) ∑ PCDD/ PCDF: 1 x 10-5
(conversione TE)
∑ PCDD/ PCDF: 1 x 10-4
(conversione TE)
Policlorobifenili PCB ≤0,8 (mg/kg SS) 0,06 5
Toluene ≤100 (mg/kg SS) 0,5 50
Selenio ≤10 (mg/ kg SS) 3 15
Berillio ≤2 (mg/kg SS) 2 10
Arsenico <20 (mg/kg SS)  20 50
Cromo totale  <200 (mg/kg SS)  150 800
Cromo VI <2 (mg/kg SS) 2 15

Nella Legge 16 novembre 2018 n. 130 per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all’anno.

11. Provvedimento per la lacuna - Si attende un provvedimento ad hoc che sani la lacuna e riorganizzi la norma in materia.

12. Sentenza CdS n. 5920 del 28.08.2019

Fanghi da depurazione - Le Regioni non hanno potere di riparametrare in aumento i valori soglia per le sostanze inquinanti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione..

Sentenza CdS n. 5920 del 28.08.2019

Fanghi da depurazione in agricoltura

La Legge 16 novembre 2018 n. 130 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, modifica l'art. 41.

Testo Art 41 in vigore

Legge 16 novembre 2018 n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 55) 
...

Art. 41. Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/ PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS) , PCB ≤0,8 (mg/kg SS) , Toluene ≤100 (mg/kg SS) , Selenio ≤10 (mg/ kg SS) , Berillio ≤2 (mg/kg SS) , Arsenico <20 (mg/kg SS) , Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS) . Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all’anno.

Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella Decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

Con il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (Decreto emergenze), sono state inserite alcune disposizioni a proposito dell’impiego e della distribuzione dei fanghi da depurazione in agricoltura ("Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione”, capo V, articolo 41).

Testo Art 41 originario (non in vigore)

Decreto-Legge 28 Settembre 2018 n. 109 (modificato)

...
Art. 41Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato 1B del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale)

Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella Decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

Regime spandimento in agricoltura di fanghi di depurazione disciplinato da: decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (recepisce Dir. 86/278/CEE)

- condizioni per l’utilizzo
- divieti
- competenze dello Stato e delle regioni
- autorizzazioni e disciplina
- analisi dei fanghi e dei terreni
- sanzioni

L’inserimento dell’art.41 con decretazione d’urgenza nel decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 è stato motivato dalla necessità di superare lo stallo creatosi con la sentenza n° 1782 del TAR Lombardia Sez III 20 luglio 2018 che, per gli idrocarburi, imponeva limiti che la maggior parte degli impianti di depurazione non sarebbero in grado di ottemperare.

I fanghi di depurazione non provengono solo da acque reflue di scarichi civili in quanto il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, che regola la materia, equipara anche quelli provenienti da attività produttive a quelli da insediamenti civili, la separazione dei flussi all’origine è solo raramente praticata, per cui agli impianti di depurazione arrivano reflui delle più disparate qualità e provenienze.

Per fanghi devono intendersi i residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi, e delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi (art. 2 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99,).

Nel caso di fanghi derivanti da agglomerati, e quindi contenenti sia acque reflue di natura domestica che industriale, che confluiscono ad un unico impianto di trattamento di acque reflue urbane (identificati come fanghi provenienti dalla depurazione di acque reflue urbane), è ipotizzabile l’utilizzo in agricoltura ai sensi del decreto 99/1992, che, peraltro, disciplina esclusivamente l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Precisamente, l’utilizzo in agricoltura è ammesso se i fanghi:

- sono stati sottoposti a trattamento (trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione, art. 2),
- sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno,
- non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o biodegradabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale,
- la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell’Allegato IA,
- al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell’Allegato IB.

...
Allegato IA

Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione 

Valore limite (mg/kg SS)

Cadmio 1,5
Mercurio 1
Nichel 75
Piombo 100
Rame 100
Zinco 100

Nota: Sui terreni destinati all'utilizzazione dei fanghi deve essere eseguito, prima della somministrazione, un test rapido di Bartlett e James (allegato II A, Rif. 3) per l'identificazione della capacità del suolo ad ossidare il Cr III a Cr VI: I terreni che sottoposti a tale test, producono quantità uguali o superiori a 1µ M di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

Allegato IB

Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura 

Cadmio 20
Mercurio 10
Nichel 300
Piombo 750
Rame 1000
Zinco 2500

Caratteristiche agronomiche e microbiologiche nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Carbonio organico % SS (min.) 20
Fosforo tot. (P) %SS (min.) 0,4
Azoto tot. % SS (min.) 1,5
Salmonelle MPN/gSS (max.) 103

È ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche indicate in allegato, per i fanghi provenienti dall'industria agroalimentare.
Per i parametri carbonio organico, azoto totale, fosforo totale i valori limite di cui all'articolo 3, comma 3, devono essere considerati quali limiti inferiori di concentrazione.

Sempre secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, l’utilizzo di fanghi in agricoltura, è consentito se: “..non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale”, ma con le norme introdotte i fanghi potranno contenere valori non trascurabili di: Arsenico, Berillio, Cromo, Cromo VI, Idrocarburi, Toluene, Selenio, Policlorobifenili (PCB), Diossine e Furani.

L’Allegato 1 B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stabiliva caratteristiche agronomiche e limiti solo per alcuni inquinanti e per altri le Regioni hanno deliberato autonomamente. La Regione Lombardia, ad esempio, aveva posto un limite per gli idrocarburi a 10.000 mg/kg di sostanza secca (ss), limite giudicato troppo alto dalla sentenza n°1782 del TAR Lombardia Sez III 20 luglio 2018, che, accogliendo il ricorso di numerosi Comuni, di fatto, secondo quanto dichiarato da più parti avrebbe bloccato gli sversamenti.

Sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018 del Tar della Lombardia

Annullamento della D.G.R. n. X/7076 dell'11 settembre 2017 nella parte in cui ha modificato ed integrato la D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031, fissando, ai fini dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura:

a) un valore-limite pari a “mg/kg ss<10.000” per il parametro “Idrocarburi (C10-C40)”;

b) un valore-limite pari “mg/kg Σ<50” per i parametri “Nonilfenolo”, “Nonilfenolo monoetossilato”, Nonilfenolo dietossilato”.

Secondo il TAR della Lombardia, il provvedimento regionale è intervenuto nella materia “tutela dell’ambiente”, riservata alla competenza esclusiva statale; pertanto ne consegue che, le regioni non possono dettare una disciplina contrastante con quella prevista dalle fonti primarie statali abbassando i limiti di tutela previsti da queste ultime, rimandando in proposito alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, giurisprudenza che ha chiarito come – in applicazione dei principi ricavabili dall’art. 117 Cost. e dalle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 1, punto 2, del d.lgs. n. 99 del 1992 – le regioni possano sì intervenire sulla disciplina dei valori delle sostanze inquinanti contenute nei rifiuti (e nei fanghi da depurazione in particolare), ma ciò al solo fine di dettare norme più stringenti volte ad assicurare livelli di tutela più elevati rispetto a quelli standard – applicabili all’intero territorio nazionale – individuati dalla normativa statale (cfr. Corte Costituzionale sent. 5 marzo 2009, n. 61; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2017, n. 3146; id., 10 luglio 2017, n. 3365).

Idrocarburi Limite di 1.000 (mg/kg tal quale)

Il limite di 1000 mg/kg per gli idrocarburi C10-C40 si intende rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori definiti nei seguenti termini del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP):

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
...
ALLEGATO VI - CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATE DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE

...
1.1.3. Note associate a una voce La nota o le note attribuite a una voce sono elencate nella colonna dal titolo «Note». Il significato delle note è il seguente:
1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze [applicazione 1° giugno 2017 Regolamento UE 2017/776].
...
Nota L:

“La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene- meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene  estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3”.

Si tenga presente, peraltro, che la citata Decisione 955/2014/UE precisa che le Note si applicano "se del caso":

“se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008:

- 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U”.

...

Nota L: La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene - estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.

La pericolosità dei materiali è data dal contenuto di sostanze, cosiddetti markers, presenti all’interno del rifiuto e non dal contenuto totale degli idrocarburi.

Per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP7 (cancerogeno), i markers da ricercare sono quelli specificati nelle note J, L, M, P, Q del regolamento (CE) n. 1272/2008, che variano in funzione della tipologia di idrocarburo esaminato. In caso di idrocarburi di origine non nota è fortemente consigliato ricercare tutti i parametri indicati nelle suddette note.

La prassi analitica prevede la ricerca degli idrocarburi totali, solo se la concentrazione di tali parametri eccede il valore 1000 mg/Kg occorrerà andare a ricercare i markers per escludere la caratteristica di pericolo HP7.

In sostanza, per applicare il predetto metodo IP 346 (Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene – Estrazione di dimetile sulfosside) occorrerebbe avere almeno 254 g di olio: 250 g per caratterizzare l’olio dal punto di vista dei “punti di ebollizione” e decidere, quindi, come procedere oltre, e 4g per fare l’estratto in DMSO (ossia il solvente che si utilizza per estrarre direttamente idrocarburi) vero e proprio. Assumendo che in un fango vi siano 1000 mg/kg di idrocarburi, per avere 254 g di olio bisognerebbe estrarre 254 kg di fango; facendo anche solo la parte dell’estrazione in DMSO (prevista solo quando non più del 5% delle componenti dell’olio bollono sotto i 300°C) bisognerebbe comunque estrarre 4 kg di fango. Queste quantità valgono assumendo che i 1000 mg/kg ottenuti in Gascromatografia (GC) si ottengano anche con la gravimetria necessaria per isolare l’olio dal fango: risultato non così scontato. Peraltro, non sono chiare le conseguenze che deriverebbero dall’applicazione diretta dell’estrazione in DMSO al fango.

Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

D.Lgs 152/2006
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Art. 191 Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi:

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. L’ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l’avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l’ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest’ultimo. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”.

Uso dei fanghi di depurazione in agricoltura: attività di controllo e vigilanza nel territorio - ISPRA
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1.1.2 Lombardia L’analisi della produzione di fanghi biologici “civili” in Lombardia evidenzia un progressivo aumento negli anni, dovuto principalmente al collettamento di ulteriori aree ai depuratori comunali/consortili. Si riscontra inoltre che la maggior parte dei fanghi “agroindustriali” è gestita direttamente dai produttori che effettuano direttamente in conto proprio lo spandimento agronomico.

Oltre il 90% dei fanghi “civili” prodotti in Lombardia è conferito ai 15 impianti in esercizio conto terzi, autorizzati al trattamento e successivo riutilizzo in agricoltura.

La produzione di fanghi biologici in Lombardia è di circa 800.000 tonnellate tal quali, di cui circa il 20% è di provenienza agroindustriale, il 50% di provenienza “civile” ed il restante è stato ricavato dalla produzione industriale.

L’analisi delle dichiarazioni MUD degli impianti autorizzati a ricevere fanghi prodotti da terzi mostra inoltre una particolare situazione. Oltre il 50% dei fanghi ritirati provengono da depuratori ubicati al di fuori del territorio lombardo e sono in maggioranza costituiti da fanghi “civili”.

Il quantitativo complessivo di fanghi riutilizzati in agricoltura nel 2010 è stato di oltre 650.000 t corrispondenti a 116.135 tonnellate s.s. (dato ricavato su stime relative allo stato fisico dei fanghi dichiarato nei MUD) di cui il 51% è stato riutilizzato nella provincia di Pavia mentre in ognuna delle province di Cremona, Milano, Lodi e Mantova è stato riutilizzato circa il 10% del quantitativo totale. Il numero di codici CER di fanghi ritirati è estremamente limitato rispetto a quanto attualmente autorizzato ed è riconducibile, per circa due terzi, ai fanghi “civili”.

In definitiva la maggior parte dei fanghi “civili” prodotti in Lombardia è riutilizzata in agricoltura nel territorio lombardo, mentre un limitato quantitativo è destinato ad impianti extraregionali.

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