Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.039
/ Documenti scaricati: 31.399.975
/ Documenti scaricati: 31.399.975
ID 23042 | 01.12.2024 / In allegato
Documentazione per l’attestazione dei requisiti da parte dei soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.
L’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59 prevede che i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III dello stesso D.M., anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del citato art. 18 sono tenuti a iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle modalità operative di cui all’articolo 21 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.
Le modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 stabiliscono, al punto 3.5.2, i requisiti che i soggetti individuati dall’art. 18 devono indicare in sede di iscrizione.
La Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative sopra citate.
- i soggetti che in quanto gestori di una piattaforma di conferimento o imprese di trasporto chiedono di operare in quanto gestori di un circuito organizzato di raccolta devono allegare una dichiarazione predisposta secondo il modello “Modello Requisiti Circ Org Raccolta”
- le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, laddove non facciano capo a forze sociali rappresentate all’interno del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, o non siano rappresentative dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di commercio devono allegare, oltre alla copia di un contratto collettivo nazionale del lavoro da esse sottoscritto, una dichiarazione predisposta secondo il modello “Modello Requisiti Copertura Territoriale”.
Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del soggetto delegato, effettuano una verifica preliminare, anche avvalendosi della Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio e della Segreteria del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali, del possesso dei requisiti di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
All’esito positivo di tale verifica il richiedente è abilitato ad operare in quanto soggetto delegato.
...
Collegati
L’incidente della Costa Concordia è stato indubbiamente un importante momento di prova per...
ID 3272 | Update 27.12.2024
Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 concernente il monitoraggio, la com...
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1657 della Commissione del 26 settembre 2022 relativa al riconoscimento dell’«Austrian agricultural certification scheme» (AACS)...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024