Oggetto: Interpello ex art 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Chiarimenti relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, adottati con
Decreto 23 giugno 2022, n. 255
QUESITO
Con istanza di interpello acquisita con prot. N. 25506 dell’11 febbraio 2025, l’associazione di categoria Confindustria, chiede chiarimenti relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, adottati con Decreto 23 giugno 2022, n. 255.
In particolare, la richiesta di chiarimenti è riferita al criterio rubricato “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti” che riporta, tra le altre cose, quanto segue: “Verifica: L’offerente presenta documentazione tecnica del prodotto che intende fornire dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente. Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l’offerente presenta una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (…)”.
Nel dettaglio, l’istante formula tre distinti quesiti che si indicano di seguito:
1. Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere riferito al prodotto finito, ossia ai sacchi e sacchetti;
2. Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere verificato tramite una certificazione e non è quindi sufficiente presentare documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza al suddetto requisito;
3. Se è corretto ritenere che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 siano da riferirsi al solo prodotto finito, ossia ai soli sacchi e sacchetti, e non possano essere dedotti dal contenuto di riciclato e dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui questi sono realizzati.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In riferimento al quesito numero 1, relativo alle specifiche tecniche prescritte con il criterio “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”, si conferma che il contenuto di materiale riciclato è riferito ai prodotti finiti.
In riferimento al quesito numero 2, si precisa quanto segue: per i sacchi e sacchetti usa e getta in plastica il contenuto di riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; ad esempio, certificazioni di prodotto ReMade in Italy®, con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, o “Plastica seconda vita”, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato. Per le borse in plastica riutilizzabili il contenuto di materiale riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE)
n. 765/2008, o mediante documentazione attestante l’ottenimento del logo “Made Green in Italy”.
Per i sacchi e sacchetti in carta il contenuto di materiale riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE)
n. 765/2008; ad esempio, certificazioni di prodotto “Riciclato PEFC™” (o PEFC Recycled™), “FSC® Riciclato”, “FSC® Misto” (o “FSC® Mix”), o equivalenti.
Solo per i sacchi e sacchetti in carta, nel caso non siano utilizzate le predette certificazioni, o dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, è possibile una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto che attesti la conformità al criterio e l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio oppure che attesti la conformità al criterio unitamente alla presentazione di documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70% dei materiali destinati al prodotto proviene da materiali riciclati.
Non è quindi sufficiente la presentazione di documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio.
In riferimento al quesito numero 3 si conferma che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 sono da riferirsi al solo prodotto finito, e che la conformità al criterio non può essere dedotta unicamente dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui sono realizzati i prodotti finiti.
[...] Segue in allegato