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Decreto MIT 2 luglio 2025

Decreto MIT 2 luglio 2025 / Dispositivo alcolock

Decreto MIT 2 luglio 2025 / Installazione dispositivo alcolock

ID 24338 | 25.07.2025 / In allegato

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 2 luglio 2025 Caratteristiche e modalità d'installazione del dispositivo alcolock.

(GU n.171 del 25.07.2025)

Entrata in vigore: 26.07.2025
__________

Art. 1 Ambito d'applicazione

1. Il presente decreto si applica ai dispositivi alcolock, di cui all’art. 125, comma 3-ter, del decreto legislativo  30 aprile 1992, n. 285.
2. Il presente decreto non pregiudica la normativa di armonizzazione dell’Unione europea. I dispositivi contemplati dal presente decreto rientranti nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione devono rispettare tale legislazione.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «veicolo»: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 e N 3, così come definite dal regolamento UE 2018/858;
b) «dispositivo alcolock »: dispositivo che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l’analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l;
c) «fabbricante»: persona o ente responsabile della progettazione, costruzione e/o produzione del dispositivo alcolock e della conformità della produzione;
d) «manomissione»: modifiche o interferenze non autorizzate con l’installazione o il funzionamento del dispositivo alcolock nel veicolo;
e) «memoria dati»: registrazione dei risultati del test del respiro e di altri eventi con data e ora memorizzate nella memoria interna del dispositivo alcolock;
f) «intervallo di taratura»: intervallo di tempo tra le tarature durante il quale il dispositivo alcolock soddisfa i requisiti di precisione per la misurazione della concentrazione di alcol nell’espirato;
g) «installatore»: persona o ente responsabile che installa il dispositivo alcolock comprensivo dell’eventuale interfaccia e autorizzato a svolgere le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
h) «sigillo dell’installazione»: adesivo che si autodistrugge in caso di tentativo di manomissione del dispositivo alcolock.

Art. 3. Caratteristiche generali d’installazione del dispositivo alcolock

Il dispositivo alcolock può essere installato:

a) sui veicoli delle categorie internazionali M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 e N 3, omologati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2021/1243, che ha integrato il regolamento (UE) 2019/2144, e per i quali il fabbricante dell’ alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l’installazione riferite a quel tipo di veicolo, nel rispetto della norma EN 50436;
b) sui veicoli delle categorie internazionali M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 e N 3 non omologati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2021/1243, per i quali il fabbricante dell’ alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l’installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436 e per il quale l’installatore abbia accesso alle pertinenti informazioni, fornite dal costruttore del veicolo, per l’installazione dell’apposita interfaccia.

Art. 4. Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali del dispositivo alcolock

1. Il dispositivo alcolock deve rispondere a quanto previsto dalla norma EN 50436 «etilometri - metodi di prova e specifiche di prestazioni».
2. L’immobilizzazione del veicolo deve avvenire quando il dispositivo alcolock registra una concentrazione di alcol, nell’aria espirata dal guidatore, che supera 0 mg/l.
3. Il dispositivo alcolock deve essere omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 10 «Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica» ed essere marcato secondo quanto previsto nell’allegato I di detto regolamento.
4. Il dispositivo deve avere il marchio CE.

Art. 5. Obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock

1. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l’installazione ne del dispositivo alcolock come da allegato 1.
2. Il dispositivo alcolock deve essere contrassegnato in modo leggibile con i requisiti minimi riportati nell’allegato 2.
3. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l’uso del dispositivo alcolock come da allegato 3.
4. Il fabbricante fornisce le istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock come da allegato 4.
5. Il fabbricante, tra le officine autorizzate a svolgere le attività di meccatronica di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122, individua gli installatori autorizzati al montaggio dei propri dispositivi e li comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3.
6. Il fabbricante trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, il tipo di dispositivo alcolock, che risponde alla norma EN 50436, corredato della documentazione di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto nonché un fac-simile di un certificato di taratura e un elenco separato dei modelli di veicoli sui quali può essere installato l’alcolock.
7. Il fabbricante fornisce all’installatore ogni dispositivo alcolock con la documentazione prevista agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 comprensivo di un certificato di taratura.

Art. 6. Obblighi di comunicazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione pubblica sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it la documentazione inviata dal fabbricante inerente agli installatori autorizzati e l’elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo alcolock.
 
Art. 7. Installazione e disinstallazione dei dispositivi alcolock

1. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock, di cui al comma 5 dell’art. 5, sono responsabili del rispetto delle istruzioni di montaggio compresa l’applicazione di un sigillo che impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.
2. Il sigillo, applicato dall’installatore, deve consistere in un adesivo autodistruttivo e deve distruggersi in caso  di tentativo di manomissione.
3. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock, di cui al comma 5 dell’art. 5, forniscono, contestualmente alla dichiarazione d’installazione, di cui all’allegato 6, il certificato di taratura del dispositivo alcolock, secondo quanto previsto nell’allegato 5, le istruzioni per l’uso del dispositivo alcolock, di cui all’allegato 3, e le istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock, di cui all’allegato 4.
4. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock, di cui al comma 5 dell’art. 5, sono responsabili anche dell’eventuale smontaggio del dispositivo nel rispetto delle istruzioni fornite dal fabbricante.
5. L’installazione del dispositivo alcolock non comporta l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà a norma dell’art. 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 8. Verifica del funzionamento corretto del dispositivo alcolock

1. In caso di controlli durante la guida, il dispositivo alcolock deve presentare il sigillo dell’installazione integro e il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d’installazione, di cui all’allegato 6, e il certificato di taratura con l’intervallo di taratura valido, di cui all’allegato 5.
2. Il guidatore deve sempre verificare che il certificato di taratura abbia l’intervallo di taratura valido secondo le istruzioni fornite dal fabbricante indicate nell’allegato 3.

Art. 9. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L’art. 6 «Obblighi di comunicazione» e gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione.
__________

Allegati

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK
ALLEGATO 2
MARCATURA DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK
ALLEGATO 3
ISTRUZIONI PER L’USO DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK
ALLEGATO 4
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK
ALLEGATO 5
TARATURA DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK
ALLEGATO 6
DICHIARAZIONE D'ISNTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK
...

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285

Articolo 125 comma 3-ter

3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.

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