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Decreto attuativo Riforma CdS - Installazione dispositivo di tipo alcolock

Installazione dispositivo di tipo alcolock

Decreto attuativo Riforma CdS - Installazione dispositivo di tipo alcolock

ID 23654 | 19.03.2025 / In allegato Schema di DM inviato CE

Schema di DM Caratteristiche e modalità di installazione del dispositivo di tipo alcolock

Numero di notifica: 2025/0149/IT (Italy)
Data di ricezione: 17/03/2025
Termine dello status quo: 18/06/2025

L’intervento normativo si rende necessario al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 125, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per disciplinare le caratteristiche del dispositivo di tipo alcolock, delle modalità di installazione e delle officine autorizzate al suo montaggio.

Il «dispositivo alcolock»: dispositivo che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l’analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l;

Il provvedimento in argomento consta di 9 articoli e di 6 allegati, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 1. Ambito di applicazione;
Art. 2. Definizioni;
Art. 3. Caratteristiche generali d’installazione del dispositivo alcolock;
Art. 4. Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali del dispositivo alcolock;
Art. 5. Obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock;
Art. 6. Obblighi di comunicazione;
Art. 7. Installazione e disinstallazione dei dispositivi alcolock;
Art. 8. Verifica del funzionamento corretto del dispositivo alcolock.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285

Articolo 125 comma 3-ter

3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.

Fonte: CE

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