Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
(GU n.185 del 10.08.2011)
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Modifiche
Decreto 23 febbraio 2023
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Art. 1.
1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d’arte per assicurare la
sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
2. Si presumono costruiti a regola d’arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313 (sostituita da EN 16662-1 / ndr)
3. La valutazione di conformità alla norma UNI 11313 è effettuata da un organismo di certificazione accreditato in conformità al Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ed è attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI, da parte del fabbricante.
Art. 2
1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita' e di informazione dell'utilizzatore equivalente a quello disposto dall'articolo 1.
2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non e' prevista la presenza di un marchio di conformita', essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l'idoneita' all'uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l'affidabilita' ed i livelli di informazione per l'utente equivalenti a quelli di cui all'articolo 1.
3. I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti. 4. L'equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilita' ed informazione per l'utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, e' valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 3
1. Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002.
2. A decorrere dal 1° aprile 2013, e' abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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