Cassazione Civile Sez. II ordinanza 27 marzo 2026 n. 7374

Cassazione Civile Sez. II ordinanza 27 marzo 2026 n. 7374 / Sanzione valida anche in assenza di omologazione autovelox
ID 26336 | 28 Maggio 2026 / Ordinanza allegata
L'ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026 della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di validità dei verbali per eccesso di velocità.
Le sanzioni restano valide anche in assenza di omologazione formale dell’autovelox, purché il dispositivo sia stato sottoposto a regolare taratura e verifica periodica.
Questa pronuncia è destinata a incidere sui ricorsi pendenti relativi ad apparecchi non omologati.
La vicenda nasce a Pescara, dove un’automobilista aveva impugnato alcuni verbali del 2021 per mancanza di omologazione del dispositivo.
Dopo una prima decisione favorevole del Giudice di pace, il Tribunale ha ribaltato l'esito ritenendo sufficiente l’approvazione dello strumento.
La Cassazione ha infine respinto il ricorso della conducente, confermando la validità dell'accertamento.
La decisione non costituisce una sanatoria generale.
La Suprema Corte ribadisce che, in caso di contestazione, la Pubblica Amministrazione deve provare sia l'omologazione iniziale sia la taratura periodica. Nel caso specifico, è stato ritenuto decisivo il certificato di verifica effettuato entro l'anno precedente rispetto alla violazione. Di conseguenza, per l’annullamento del verbale non è sufficiente una generica eccezione sull'omologazione, ma occorrono contestazioni documentate all'interno del processo.
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