
Tutela atti di violenza Operatori sanitari: aggiornamento reati e pene 583-quater CP (L. 11372020 e DL 34/2023)
ID 19361 | 31.03.2023 / Scheda allegata
La Legge 14 agosto 2020 n. 113 Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (GU n.224 del 09.09.2020), è stata emanata quale specifica normativa per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie da tutela atti di violenza durante l'attività, attraverso, anche, la modifica dell'Art.583-quater del Codice Penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398.
Il Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34 (GU n.76 del 30.03.2023), ha modificato in senso restrittivo, tali disposizioni, intervenendo sull'Art. 583-quater del Codice Penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398
A seguire gli Artt. 61, 581, 582 e 583-quater così modificato dai due testi normativi.
Legge 14 agosto 2020 n. 113
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Art. 4. Modifiche all’articolo 583-quater del codice penale
1. All’articolo 583-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività».
2. All’articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali».
Art. 5. Circostanze aggravanti
1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11 -septies) è aggiunto il seguente: «11 -octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività».
Art. 6. Modifiche al codice penale in materia di procedibilità
1. All’articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11 -octies),».
2. All’articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11 -octies ),».
Art. 7. Misure di prevenzione
1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.
Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34.
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Art. 16. Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario
1.All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo.»
Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 /
in arancio modifiche
Legge 14 agosto 2020 n. 113 /
in verde modifiche
Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34.
Art. 583-quater.
Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali.
Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo.
Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita'.
Art. 61. (Circostanze aggravanti comuni)
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Art. 581. (Percosse)
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Art. 582. (Lesione personale)
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