DPR 27 ottobre 1971 n.1269
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24.03.2020 - Cgil, Cisl, Uil e Ministero della salute
Il Servizio sanitario nazionale (SSN) italiano, universale e solidaristico, è una risorsa insostituibile del nostro Paese, essenziale per poter corrispondere concretamente al principio costituzionale che definisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32). Ogni apporto al SSN in termini di risorse umane ed economiche costituisce un investimento di cui il Paese beneficia in tempi ordinari, e ancor più nel momento in cui si trova ad affrontare crisi sanitarie.
La crisi epidemiologica da COVID-19 che sta colpendo in maniera drammatica il nostro Paese, impone la necessità di garantire a tutto il personale che opera nei servizi e nelle strutture sanitari, socio sanitari e socio assistenziali sia pubblici che privati, e nei servizi territoriali (MMG, PLS, specialistica ambulatoriale, continuità assistenziale), nel seguito cumulativamente indicati come "servizi sanitari", di operare nella massima sicurezza, assicurando l'adozione di tutte le misure necessarie a tutela della loro salute, nonché ad evitare la diffusione del contagio nei servizi stessi e all' interno del nucleo familiare degli addetti.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e, in relazione al protocollo "di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, si definisce quanto segue per la specificità dei servizi sanitari.
Per effetto del combinato disposto delle misure previste dall'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in Legge n. 13 del 4.3.2020, e dall'art. 7 del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, ad oggi non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali la misura della sorveglianza, che viene peraltro attivata qualora evidenzino "sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Considerata la necessità di assicurare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale nei servizi sanitari misure organizzative atte a garantire la massima tutela sia degli operatori che dei pazienti, anche secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute del 29 febbraio 2020 e dal citato Protocollo tra Parti Sociali su invito del Governo del 14 marzo 2020.
Per l'approfondimento delle tematiche tecniche di cui al presente Protocollo, le Parti decidono di costituire un Comitato con la partecipazione dei soggetti sottoscriventi il presente Protocollo che consenta il monitoraggio e la segnalazione delle situazioni più critiche presenti sul territorio nazionale, nonché il confronto in merito ai provvedimenti di prossima adozione, che si riunirà con cadenza periodica come stabilito dai componenti del Comitato e/o ogni qual volta ve ne sia richiesta motivata.
Le Parti, nella consapevolezza della complessa situazione che i servizi sanitari e i loro operatori si trovano ad affrontare e della necessità di contemperare tutte le esigenze sopra rappresentate, tenendo presenti le raccomandazioni dell'OMS, che sono state riportate recentemente come elementi cardine per la prevenzione, e le indicazioni del Ministero della salute e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito con l'ordinanza del CDPC n. 630/2020 - che fornirà ulteriori indicazioni al Comitato, sono con il presente protocollo a condividere la necessità di:
Fermo quanto previsto dal presente protocollo, le parti auspicano l'attivazione di Comitati regionali e il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS.
Roma, 24 marzo 2020
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Fonte: CGIL
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