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ID 22386 | 05.08.2024 / In allegato
Il Consiglio di Stato Sez. I del n. 814 del 19 giugno 2024 con il presente parere ha chiarito che la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, conferita nei limiti previsti dall’art. 16 del T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), una volta scaduta, non può considerarsi implicitamente prorogata.
I giudici amministrativi hanno chiarito che una volta scaduto il termine di una delega, non vi è alcuna presunzione di proroga tacita. Questa interpretazione è stata applicata in un caso specifico riguardante un tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri, che era stato penalizzato sulla base di una presunta persistenza di obblighi precedentemente delegati relativi alla vigilanza e controllo sulle certificazioni vaccinali Sars Covid 2.
Questo caso evidenzia come la delega di funzioni sia considerata un "atto derogatorio del normale sistema di ordine e distribuzione delle competenze", che necessita di una conferma esplicita per la sua continuazione oltre la scadenza originaria. La sentenza sottolinea l'importanza di una gestione accurata delle deleghe, particolarmente in ambiti critici come la sicurezza sul lavoro, dove la chiarezza delle responsabilità è fondamentale.
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