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Legge annuale PMI 2025: Modifiche TUS

Legge annuale PMI 2025: Modifiche TUS

Legge annuale PMI 2025: Modifiche TUS / Note Marzo 2026

ID 25691 | 06.03.2026 / Note complete in allegato

Il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato in via definitiva dal Senato il 4 marzo 2026, interviene sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 in ordine a:

- modelli di organizzazione e di gestione;
- formazione sulla sicurezza;
- lavoro agile;
- verifiche attrezzature.

Modifiche articoli/allegati TUS:
- articolo 30
- articolo 37
- articolo 3
- articolo 55
- allegato VII
__________

Di seguito si riportano gli articoli di interesse del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato in via definitiva dal Senato il 4 marzo 2026 in ordine alle modifiche al TUS

Art. 10. (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) all’articolo 37:

1) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato».

Art. 11. (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali »;

b) all’articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, e».

Art. 12. (Verifiche di attrezzature)

1. All’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: «Pontimobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato - Verifica annuale» è inseritala seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto - Verifica triennale».

[...]

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