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Deliberazione n. 7 Luglio 2025 n. 1085 Regione ER - Recepimento Accordo CSR n. 59 del 17 aprile 2025

Deliberazione n. 7 Luglio 2025 n. 1085 Regione Emilia-Romagna - Recepimento Accordo CSR n. 59 del 17 aprile 2025

Deliberazione n. 7 Luglio 2025 n. 1085 Regione Emilia-Romagna - Recepimento Accordo CSR n. 59 del 17.04.2025 

ID 24377 | 02.08.2025 / In allegato

Deliberazione della Giunta regionale 7 Luglio 2025 n. 1085
Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2025 relativo a percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Disposizioni attuative per la formazione
BURERT n.203 del 30.07.2025 periodico (Parte Seconda)
_________

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l’art. 37, comma 2, che prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provveda all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi dello stesso decreto in materia di formazione;

Preso atto che il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;

Evidenziato in particolare che il suddetto Accordo del 17 aprile 2025:

- ha individuato durata, contenuti e modalità della formazione relativamente ai seguenti percorsi formativi:
- datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;
- ha individuato i soggetti formatori legittimati ad erogare i percorsi formativi oggetto dell’Accordo stesso, annoverando, tra gli altri, “i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009”, specificando inoltre che “Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata” (allegato A, parte I, par. 1.2);
- ha previsto nelle disposizioni transitorie (allegato A, parte VII, par. 2), che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore (24 maggio 2025), possono essere avviati i corsi in base alle disposizioni nazionali previgenti;

[...]

delibera 

1. di approvare le “Disposizioni attuative dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, relativo a percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”, quale Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le “Disposizioni transitorie per la conclusione delle attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzate in base alle disposizioni previgenti l’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025”, quale Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di disporre che a far data dall’adozione del presente atto cesserà l’efficacia delle disposizioni in materia di cui alle proprie deliberazioni:

- n. 816/2012 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Disposizioni regionali attuative”;
- n. 35/2017 “Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione. recepimento accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 7 luglio 2016 - art. 32, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”;
- n. 168/2013 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sui corsi di formazione abilitanti per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Disposizioni regionali attuative”;

[...]

ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025, RELATIVO A PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 E S.M.I. 
Le presenti disposizioni regolano le modalità di attivazione dell’offerta formativa nel territorio regionale relativamente ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” (di seguito Accordo) Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda a quanto previsto nell’allegato A dell’Accordo.

ALLEGATO 2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO REALIZZATE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI PREVIGENTI L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025 
Le presenti disposizioni regolano le modalità ed i tempi per la conclusione delle attività corsuali aventi a riferimento le disposizioni previgenti l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

[...]

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