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Cantieri PNRR e emergenza caldo / Misure di tutela per i lavoratori dal 1° luglio 2026

Cantieri PNRR e emergenza caldo - Misure di tutela per i lavoratori dal 1° luglio 2026

Cantieri PNRR e emergenza caldo / Misure di tutela per i lavoratori dal 1° luglio 2026

ID 26560 | 29 Giugno 2026 / Download Nota allegata

Con la pubblicazione in GU n. 146 del Decreto-Legge 26 giugno 2026 n. 107 del 26 giugno 2026, sono state introdotte nuove misure urgenti a sostegno degli interventi infrastrutturali e dell'attuazione del PNRR. Tra queste, l'articolo 6 prevede disposizioni specifiche a tutela dei lavoratori impiegati nei cantieri e a supporto della continuità operativa delle opere finanziate dal Piano.

In particolare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, le imprese edili e dei comparti affini potranno beneficiare di un accesso agevolato agli ammortizzatori sociali qualora la sospensione o la riduzione dell'attività dipenda da eventi climatici eccezionali, oggettivamente non evitabili.

Per tali fattispecie, nel settore delle costruzioni vengono temporaneamente meno alcuni vincoli ordinari previsti per la cassa integrazione: non si applica il limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile, non opera il periodo di attesa di ulteriori 52 settimane per le imprese che abbiano già esaurito il periodo massimo fruibile e non è dovuto il contributo addizionale a carico delle aziende richiedenti.

Le misure riguardano le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e dei settori affini, nonché le imprese, industriali e artigiane, operanti nell'escavazione e nella lavorazione di materiali lapidei.

Decreto-Legge 26 giugno 2026 n. 107

Art. 6. Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica

1. Al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l’anno 2026. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all’articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto medesimo.
I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l’anno 2026. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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