Regolamento (UE) n. 349/2011 / Statistiche degli infortuni sul lavoro
ID 3176 | 30.10.2016
Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione dell’11 aprile 2011 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro.
Dopo aver fornito una serie di definizioni in materia di infortuni sul lavoro (art.1), tra cui:
a) «infortunio sul luogo di lavoro»: un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L’espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un’attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro». Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro;
b) «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell’infortunio;
c) «attività economica del datore di lavoro»: la principale attività «economica» dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima;
d) «età»: l’età della vittima al momento dell’infortunio; e) «tipo di lesione»: le conseguenze fisiche per la vittima;
f) «ubicazione geografica»: l’unità territoriale in cui si è verificato l’incidente;
g) «dimensione dell’impresa»: il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima;
h) «nazionalità della vittima»: il paese di cittadinanza;
i) «giornate perdute»: il numero di giorni di calendario in cui la vittima è stata assente dal lavoro a causa di un infortunio sul lavoro.
j) «posto di lavoro»: la natura abituale od occasionale del luogo/posto occupato dalla vittima al momento dell’infortunio;
k) «tipo di luogo»: il posto di lavoro, i locali o lo spazio in generale in cui è avvenuto l’infortunio;
l) «tipo di lavoro»: il principale tipo di lavoro o compito (attività generica) svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l’infortunio;
m) «attività fisica specifica»: l’esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell’infortunio;
n) «agente materiale dell’attività fisica specifica»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell’infortunio;
o) «deviazione»: l’ultimo evento, deviante rispetto alla norma, che ha portato all’infortunio;
p) «agente materiale della deviazione»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto coinvolto nell’evento anormale;
q) «contatto - modalità di lesione»: il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale) dall’agente materiale che ha provocato la lesione;
r) «agente materiale del contatto - modalità di lesione»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto con cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica.
Il Regolamento, che è diventato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ha prescritto le modalità e le procedure per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati necessari, e cioè dei “microdati” sulle persone che sono state vittime di un infortunio nel corso del lavoro durante il periodo di riferimento e i relativi “metadati”(*).
I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione devono essere trattati in conformità al principio del segreto statistico, (definito sia nel Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che nel Regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente:
1) la tutela delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, 2) la libera circolazione di questi dati.
1. tipo di luogo; 2. tipo di lavoro; 3. attività fisica specifica seguita dalla vittima al momento dell’infortunio; 4. agente materiale nell’ attività fisica specifica; 5. deviazione, l’ultimo evento, deviazione rispetto alla norma, che ha portato all’infortunio; 6. agente materiale deviazione, il principale agente materiale associato o collegato all’evento deviante; 7. contatto, il contatto che ha provocato i danni alla vittima; 8. agente materiale contatto, il principale agente materiale associato o collegato al contatto lesivo.