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Raccomandazione del Consiglio dell’8 novembre 2019 sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi
(GU C 387/1 del 15.11.2019)
1. Si raccomanda agli Stati membri di:
1.1. fornire a tutti i lavoratori subordinati e autonomi negli Stati membri accesso a un livello adeguato di protezione sociale, in linea con la presente raccomandazione e fatte salve le facoltà degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di protezione sociale;
1.2. stabilire norme minime nel settore della protezione sociale dei lavoratori subordinati e autonomi, in linea con la presente raccomandazione. La protezione sociale può essere garantita mediante una combinazione di sistemi, che la loro organizzazione sia garantita da organismi pubblici o affidata alle parti sociali o ad altri soggetti, in conformità dei principi fondamentali dei sistemi nazionali di protezione sociale. I prodotti assicurativi privati sono esclusi dal campo di applicazione della presente raccomandazione. In conformità all’articolo 153, paragrafo 4, del TFUE, gli Stati membri hanno la facoltà di definire i livelli di contributi e decidere quale sia la combinazione di sistemi più appropriata.
2. La presente raccomandazione riguarda il diritto di partecipare a un sistema di protezione sociale e di maturare ed esercitare i diritti a prestazioni. In particolare, si raccomanda agli Stati membri di garantire a tutti i lavoratori subordinati e autonomi:
a) copertura formale;
b) copertura effettiva;
c) adeguatezza;
d) trasparenza.
3. La presente raccomandazione si applica ai:
3.1. lavoratori subordinati e autonomi, comprese le persone che si trovano in entrambe le condizioni lavorative o che sono in transizione tra l’una e l’altra, come pure alle persone che hanno interrotto l’attività lavorativa a causa del verificarsi di uno dei rischi coperti dalla protezione sociale;
3.2. seguenti settori della protezione sociale, nella misura in cui siano previsti negli Stati membri:
a) prestazioni di disoccupazione;
b) prestazioni per malattia e assistenza sanitaria;
c) prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
d) prestazioni d’invalidità;
e) prestazioni di vecchiaia e prestazioni ai superstiti;
f) prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
4. La presente raccomandazione non si applica alla fornitura di accesso all’assistenza sociale e ai regimi di reddito minimo.
5. Pur riconoscendo che norme differenti possano essere applicate ai lavoratori subordinati e agli autonomi, i principi di copertura formale e copertura effettiva, adeguatezza e trasparenza, quali definiti nella presente raccomandazione, si applicano a tutti i lavoratori subordinati e autonomi.
6. La presente raccomandazione non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di protezione sociale più avanzate rispetto a quelle di cui alla presente raccomandazione. La presente raccomandazione non limita l’autonomia delle parti sociali ove esse siano responsabili dell’istituzione e della gestione dei sistemi di protezione sociale.
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