Il suddetto decreto è composto da sei articoli:
- all'articolo 1 è rinnovata l'iscrizione per i soggetti per i quali la Commissione di cui al d.i. 11 aprile 2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- all'articolo 3, vengono ulteriormente prorogati i soggetti ivi indicati per i quali è tuttora in corso l'attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione di cui al d.i. 11 aprile 2011 delle istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale, al fine di garantirne - la continuità operativa e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 4 è riportata la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 5 viene specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 10 agosto 2018, n. 72;
- all'articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.