~ 2000 / 2026 ~
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// Documenti scaricati n: 38.369.659
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Il datore di lavoro durante il montaggio di un ponteggio è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio.
Non è sufficiente adempiere a questo obbligo con la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza il quale ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
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segue in allegato

Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.
GU n.201 del 27-8-19...
Il Tribunale di Camerino, con sentenza del 9/2/2010, conda...

ID 23044 | 01.12.2024 / In allegato
L’utilizzo di carrelli elevatori industriali è estr...
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