Decreto 27 marzo 1985
Decreto 27 marzo 1985
Leggi tuttoModificazioni al D.M. del 16 febbraio 1982, contenente l’elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controllo di prevenzione incendi.
(GU 26 aprile 1985 n. 9...
Il datore di lavoro durante il montaggio di un ponteggio è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio.
Non è sufficiente adempiere a questo obbligo con la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza il quale ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
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segue in allegato
Modificazioni al D.M. del 16 febbraio 1982, contenente l’elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controllo di prevenzione incendi.
(GU 26 aprile 1985 n. 9...

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
(G.U. n. 21 del 26 gennaio 1995)
Testo aggiornato al 10.05.2018
21/02/1995 | Avviso di rettifica (in G.U....
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