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La Corte afferma che:
"L’impugnazione nel suo complesso mira a riproporre la lettura che della vicenda oggetto del giudizio ha accolto il giudice di prime cure, concludendo nel senso dell’assenza di un collegamento causale tra le violazioni della normativa di prevenzione riscontrate all’esito dell’accertamento e l’infortunio occorso al lavoratore: convincimento che si fonda sulla ritenuta esclusione dell’obbligo per il datore di lavoro di dotare il lavoratore, quale misura di prevenzione dell’evento poi verificatosi, di cinture di sicurezza (con bretelle collegate e fune di trattenuta) per lo svolgimento di attività implicanti il rischio di caduta dall’alto per essere questo svolto con l’ausilio di un impalcato provvisto di parapetto e che il primo giudice desume dalla dichiarazione dell’ispettore dello SPISAL incaricato dell’accertamento, derivandone l’essere l’infortunio dovuto ad una mera casualità se non ad un comportamento anomalo del lavoratore.
Ebbene è appunto tale convincimento che la Corte territoriale giunge a confutare, assumendo la necessità della dotazione di cinture di sicurezza in relazione alla ritenuta inidoneità dell’impalcato utilizzato ed in particolare del parapetto di cui era provvisto, di altezza insufficiente ad impedire una eventuale caduta e facendone discendere l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza e la responsabilità per l’evento occorso a prescindere dal comportamento in concreto tenuto dal lavoratore.
A fronte di tale ricostruzione le censure sollevate dal ricorrente non colgono nel segno. Risulta, infatti, inconferente la critica avanzata dai ricorrenti con riguardo all’orientamento interpretativo, che, peraltro, questo Collegio ritiene di dovere condividere, per cui il lavoratore/creditore non è tenuto ad allegare ed a fornire la prova del fatto negativo dell’inadempimento, e dunque tanto del fatto materiale quanto delle regole di condotta che assume essere state violate, ben potendo identificarsi nella specie il fatto in cui si sostanzia l’inadempimento nella mancata dotazione delle cinture di sicurezza imposto dall’art. 10 del d.P.R. n. 164/1956, per non ricorrere le condizioni di esonero dall’osservanza dell’obbligo ivi previste."

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