Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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1. La Corte d'appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha rigettato la domanda di Ma. Co. volta all'accertamento che l'infortunio subito in data 25/3/2005 si configurava quale infortunio sul lavoro in itinere con conseguente diritto nei confronti dell'Inail alle provvidenze per inabilità temporanea assoluta oltre all'eventuale inabilità permanente.
Secondo la Corte territoriale l'utilizzo dell'auto, per raggiungere il luogo di lavoro presso l'Ospedale, ove la Co. era medico responsabile del servizio di nefrologia e trapianti, non era necessario in quanto l'abitazione della stessa distava circa 500/700 metri che ben avrebbero potuto essere percorsi a piedi più facilmente invece che in auto, stante la presenza di sensi unici e di traffico. Ha osservato, inoltre, che era priva di rilievo la circostanza che l'Azienda avesse autorizzato la Co. all'uso del mezzo proprio e del posteggio all'interno dell'Ospedale trattandosi di scelte del datore di lavoro che non potevano ricadere sull'Inail.
Secondo la Corte, inoltre, non era in dubbio che quella mattina la Co. era stata chiamata in Ospedale per un' urgenza, ma percorrendo a piedi tale breve distanza avrebbe maggiormente garantito la sua presenza. Ha dedotto che l'uso della vettura fu una scelta della Co. la quale non aveva allegato che quel giorno, a differenza degli altri, vi fossero circostanze che giustificavano l'utilizzo dell'auto.
2.Avverso la sentenza ricorre in cassazione la Co. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 c.p.c. Resiste l'Inail.
Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche.
(GU n. 119 del 24.05.2010 SO n. 96)
14.05.2022
DPCM abrogato dal DPCM 14 marzo 2022 Adozione del P...


Caduta del lavoratore all'interno di una vasca non protetta
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25837 Anno 2019
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Relatore: DAWAN DANIELA
D...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024