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Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. n. 25102 | 10 ottobre 2018

ID 7005 | | Visite: 2617 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/7005

Sentenze cassazione civile

Infortunio mortale di un operaio investito da un cumulo di trinciato.

Responsabilità datore di lavoro

Civile Ord. Sez. L Num. 25102 Anno 2018

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: MARCHESE GABRIELLA
Data pubblicazione: 10/10/2018

Ritenuto

Il Tribunale di Brescia, con sentenza nr. 977 del 2012, rigettava la domanda proposta dagli eredi di S.V., deceduto a seguito di infortunio sul lavoro presso l'Azienda Agricola P.L., N.e A. S.S. (poi Soc. P.L. S.s. Soc. Agr., di seguito, per brevità, Azienda Agricola), volta al risarcimento del danno non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis, patito per il decesso del parente, escludendo che la responsabilità dell'evento potesse attribuirsi alla parte datoriale;
la Corte di appello di Brescia - investita con gravame di H.S., procuratore dei genitori e del fratello del de cuius, in proprio e come eredi di S.V. - in accoglimento dell'appello, condannava l'Azienda Agricola al pagamento, in favore di ciascun genitore, della somma di € 154.350,00 ed in favore del fratello della somma di € 22.340,00, oltre accessori di legge;
per quanto qui solo rileva, la Corte di appello ricostruiva la dinamica dell'incidente (S.V. decedeva mentre era addetto all'operazione di prelievo, con una macchina operatrice, cd. carro desilatore, del mangime stoccato in un'apposita area, investito da un ammasso franato dal cumulo del mangime medesimo); assumeva che il lavoratore venisse investito dal materiale smottato mentre era sceso dalla cabina del carro desilatore (per essere stata la porta della cabina trovata aperta ed il mezzo in funzione) e si era posizionato a meno di due metri dal cumulo di trinciato (per essere stato il carro desilatore trovato a due metri dal cumulo ed il corpo, pacificamente, rinvenuto tra il macchinario ed il mucchio di mangime); giudicava l'infortunio imputabile alla responsabilità della parte datoriale, per non avere la stessa provato, da un lato, che il lavoratore fosse stato informato in merito ai rischi connessi all'operazione in questione e, dall'altro, che fosse stato istruito quanto al tassativo divieto di avvicinarsi al fronte dell'insilato; osservava come l'esperienza non potesse ritenersi misura sufficiente a prevenire fatti del tipo di quello accaduto e che solo una continua e particolare sensibilizzazione del lavoratore all'osservanza delle basilari norme di comportamento (ovvero rispetto di una certa distanza dal fronte del taglio e divieto di abbandono della cabina del mezzo, se non ad una distanza di sicurezza) avrebbe potuto garantire l'incolumità del dipendente nell'esecuzione dell'operazione di prelevamento del mangime; infine, escludeva che il lavoratore avesse tenuto una condotta del tutto esorbitante dall'ambito delle sue mansioni e, dunque, abnorme, tale da integrare il cd. rischio elettivo, una condotta cioè idonea ad interrompere il nesso di causalità con quella colposa della società datrice ed anzi osservava che, se un'imprudenza del lavoratore vi era stata, la stessa fosse da imputare esclusivamente alla mancata formazione ed istruzione del dipendente, sicché andasse esclusa qualsiasi colpa dell'infortunato nella causazione dell'evento;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Azienda Agricola, affidato a due motivi;
ha resistito, con controricorso, H.S., nella qualità indicata in epigrafe;
il PG ha depositato requisitoria scritta e chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Considerato

con il primo motivo, è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2088 cod. civ. nonché degli artt. 115, 116, 132 e 360 cod.proc.civ.;
con il secondo motivo, è dedotta violazione e/o errata applicazione dell'art. 2087 cod.civ., in relazione al concorso di colpa del lavoratore;
i due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente trattati;
sebbene parte ricorrente prospetti formalmente violazioni di legge, nella sostanza, sviluppa critiche che, con continui richiami di circostanze fattuali, sollecitano una diversa ricostruzione della vicenda concreta che costituisce, invece, un prius rispetto alla applicazione delle norme di diritto ed è censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui al vigente testo dell' art. 360 nr.5 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie); 
nella specie, seppure riqualificate, le censure non indicano il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez. un., nr. 8053 del 2014) anche per la pluralità delle circostanze (ex se rivelativa della non decisività di ciascuna: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676), con cui sostanzialmente è censurata la valutazione operata dai giudici di merito;
è, comunque, il caso di osservare che la Corte di appello ha individuato il fondamento della responsabilità di parte datoriale nella violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore, scaturenti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs nr. 81 del 2008, quanto ai pericoli connessi allo svolgimento della specifica operazione lavorativa (con riferimento al rischio di crolli improvvisi di masse durante le operazioni di prelievo dell'insilato, cfr. pag. 18 e 19 sentenza impugnata) ed alle misure di sicurezza per prevenirli, al contempo osservando come l'esperienza del lavoratore, nel caso concreto, non fosse misura sufficiente ad escludere eventi del tipo di quello verificatosi; i giudici del merito hanno, anzi, ritenuto che la condotta del dipendente, non abnorme, quant'anche imprudente, non potesse considerarsi concausa dell'evento dannoso, per essere la stessa imprudenza riconducibile all'inadempimento datoriale (id est il lavoratore era stato imprudente perché non informato e formato);
tale ragionamento, esclusi i giudizi di fatto, riservati al giudice del merito, è stato condotto in coerenza con gli esiti della giurisprudenza di legittimità sia in tema di individuazione dei presupposti della responsabilità datoriale che di rischio elettivo nonché di concorso di colpa;
a tale riguardo, si rammentano gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui:
- gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20051);
- la circostanza che un infortunio sul lavoro sia dovuto a "colpa" del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro, ove questi non dimostri di avere fornite al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l'errore che fu causa dell'infortunio ( cfr. Cass. nr. 4718 del 2008);
- il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494);
- egli ( id est il datore di lavoro) è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786): così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786);
- la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente devono considerarsi concausa dell'evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro, ( così in motivazione, Cass. nr. 4718 del 2008, cit.);
a tali principi è stata improntata la decisione impugnata che, dunque, va esente da tutte le mosse censure;
il ricorso, pertanto, va complessivamente respinto; le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis citato D.P.R;



P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 6,000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, l'11.7.2018.

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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