Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.729
/ Totale documenti scaricati: 30.861.692

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.729 *

/ Totale documenti scaricati: 30.861.692 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.729 *

/ Totale documenti scaricati: 30.861.692 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.729 *

/ Totale documenti scaricati: 30.861.692 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.729 *

/ Totale documenti scaricati: 30.861.692 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.729 *

/ Totale documenti scaricati: 30.861.692 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. n. 25102 | 10 ottobre 2018

ID 7005 | | Visite: 3361 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/7005

Sentenze cassazione civile

Infortunio mortale di un operaio investito da un cumulo di trinciato.

Responsabilità datore di lavoro

Civile Ord. Sez. L Num. 25102 Anno 2018

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: MARCHESE GABRIELLA
Data pubblicazione: 10/10/2018

Ritenuto

Il Tribunale di Brescia, con sentenza nr. 977 del 2012, rigettava la domanda proposta dagli eredi di S.V., deceduto a seguito di infortunio sul lavoro presso l'Azienda Agricola P.L., N.e A. S.S. (poi Soc. P.L. S.s. Soc. Agr., di seguito, per brevità, Azienda Agricola), volta al risarcimento del danno non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis, patito per il decesso del parente, escludendo che la responsabilità dell'evento potesse attribuirsi alla parte datoriale;
la Corte di appello di Brescia - investita con gravame di H.S., procuratore dei genitori e del fratello del de cuius, in proprio e come eredi di S.V. - in accoglimento dell'appello, condannava l'Azienda Agricola al pagamento, in favore di ciascun genitore, della somma di € 154.350,00 ed in favore del fratello della somma di € 22.340,00, oltre accessori di legge;
per quanto qui solo rileva, la Corte di appello ricostruiva la dinamica dell'incidente (S.V. decedeva mentre era addetto all'operazione di prelievo, con una macchina operatrice, cd. carro desilatore, del mangime stoccato in un'apposita area, investito da un ammasso franato dal cumulo del mangime medesimo); assumeva che il lavoratore venisse investito dal materiale smottato mentre era sceso dalla cabina del carro desilatore (per essere stata la porta della cabina trovata aperta ed il mezzo in funzione) e si era posizionato a meno di due metri dal cumulo di trinciato (per essere stato il carro desilatore trovato a due metri dal cumulo ed il corpo, pacificamente, rinvenuto tra il macchinario ed il mucchio di mangime); giudicava l'infortunio imputabile alla responsabilità della parte datoriale, per non avere la stessa provato, da un lato, che il lavoratore fosse stato informato in merito ai rischi connessi all'operazione in questione e, dall'altro, che fosse stato istruito quanto al tassativo divieto di avvicinarsi al fronte dell'insilato; osservava come l'esperienza non potesse ritenersi misura sufficiente a prevenire fatti del tipo di quello accaduto e che solo una continua e particolare sensibilizzazione del lavoratore all'osservanza delle basilari norme di comportamento (ovvero rispetto di una certa distanza dal fronte del taglio e divieto di abbandono della cabina del mezzo, se non ad una distanza di sicurezza) avrebbe potuto garantire l'incolumità del dipendente nell'esecuzione dell'operazione di prelevamento del mangime; infine, escludeva che il lavoratore avesse tenuto una condotta del tutto esorbitante dall'ambito delle sue mansioni e, dunque, abnorme, tale da integrare il cd. rischio elettivo, una condotta cioè idonea ad interrompere il nesso di causalità con quella colposa della società datrice ed anzi osservava che, se un'imprudenza del lavoratore vi era stata, la stessa fosse da imputare esclusivamente alla mancata formazione ed istruzione del dipendente, sicché andasse esclusa qualsiasi colpa dell'infortunato nella causazione dell'evento;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Azienda Agricola, affidato a due motivi;
ha resistito, con controricorso, H.S., nella qualità indicata in epigrafe;
il PG ha depositato requisitoria scritta e chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Considerato

con il primo motivo, è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2088 cod. civ. nonché degli artt. 115, 116, 132 e 360 cod.proc.civ.;
con il secondo motivo, è dedotta violazione e/o errata applicazione dell'art. 2087 cod.civ., in relazione al concorso di colpa del lavoratore;
i due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente trattati;
sebbene parte ricorrente prospetti formalmente violazioni di legge, nella sostanza, sviluppa critiche che, con continui richiami di circostanze fattuali, sollecitano una diversa ricostruzione della vicenda concreta che costituisce, invece, un prius rispetto alla applicazione delle norme di diritto ed è censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui al vigente testo dell' art. 360 nr.5 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie); 
nella specie, seppure riqualificate, le censure non indicano il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez. un., nr. 8053 del 2014) anche per la pluralità delle circostanze (ex se rivelativa della non decisività di ciascuna: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676), con cui sostanzialmente è censurata la valutazione operata dai giudici di merito;
è, comunque, il caso di osservare che la Corte di appello ha individuato il fondamento della responsabilità di parte datoriale nella violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore, scaturenti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs nr. 81 del 2008, quanto ai pericoli connessi allo svolgimento della specifica operazione lavorativa (con riferimento al rischio di crolli improvvisi di masse durante le operazioni di prelievo dell'insilato, cfr. pag. 18 e 19 sentenza impugnata) ed alle misure di sicurezza per prevenirli, al contempo osservando come l'esperienza del lavoratore, nel caso concreto, non fosse misura sufficiente ad escludere eventi del tipo di quello verificatosi; i giudici del merito hanno, anzi, ritenuto che la condotta del dipendente, non abnorme, quant'anche imprudente, non potesse considerarsi concausa dell'evento dannoso, per essere la stessa imprudenza riconducibile all'inadempimento datoriale (id est il lavoratore era stato imprudente perché non informato e formato);
tale ragionamento, esclusi i giudizi di fatto, riservati al giudice del merito, è stato condotto in coerenza con gli esiti della giurisprudenza di legittimità sia in tema di individuazione dei presupposti della responsabilità datoriale che di rischio elettivo nonché di concorso di colpa;
a tale riguardo, si rammentano gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui:
- gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20051);
- la circostanza che un infortunio sul lavoro sia dovuto a "colpa" del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro, ove questi non dimostri di avere fornite al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l'errore che fu causa dell'infortunio ( cfr. Cass. nr. 4718 del 2008);
- il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494);
- egli ( id est il datore di lavoro) è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786): così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786);
- la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente devono considerarsi concausa dell'evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro, ( così in motivazione, Cass. nr. 4718 del 2008, cit.);
a tali principi è stata improntata la decisione impugnata che, dunque, va esente da tutte le mosse censure;
il ricorso, pertanto, va complessivamente respinto; le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis citato D.P.R;



P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 6,000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, l'11.7.2018.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Civile Ord. Sez. L Num. 25102 Anno 2018.pdf
 
247 kB 0

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Ultimi inseriti

Giu 30, 2025 109

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) ID 24195 | 30.06.2025 Decreto 27 maggio 2025Modifica del decreto 22 dicembre 2022, inerente alle modalità di riconoscimento di stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) esterne… Leggi tutto
Giu 30, 2025 58

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto
Giu 30, 2025 50

Decisione 95/319/CE

Decisione 95/319/CE / Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro ID 24193 | 30.06.2025 Decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (GU L 188 del 9.8.1995) Modifiche:- M1 Decisione… Leggi tutto
Safety Gate
Giu 29, 2025 127

Safety Gate Report 23 del 06/06/2025 N. 02 OR/00108/25 Slovacchia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 23 del 06/06/2025 N. 02 OR/00108/25 Slovacchia Approfondimento tecnico: Catena luminosa Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. DN-64, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 197

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 321

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025 ID 24173 | 26.06.2025 / In allegato Ministero dell’InternoLegge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30… Leggi tutto