Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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La Corte d’Appello di Potenza, in riforma della pronuncia di primo grado, ed in parziale accoglimento delle domande proposte da D.T. , condannava la s.n.c. F.S.T. di T.G. e C. al pagamento della somma di Euro 165.881,60 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale risentiti all’esito dell’infortunio sul lavoro verificatosi in data 2/6/1998.
A fondamento del decisum la Corte distrettuale osservava, per quanto in questa sede rileva, che l’evento infortunistico occorso al lavoratore non era ascrivibile ad una sua improvvida iniziativa extra ordinem, bensì ad esclusiva responsabilità datoriale riconducibile alla mancanza di un presidio di sicurezza del macchinario cui era addetto il dipendente ed alla omissione di una doverosa attività di vigilanza sulla organizzazione del lavoro.
La cassazione di tale decisione è domandata da T.G. e Gi. evocati in giudizio in grado di appello - già soci della s.n.c. F.S.T. di T.G. e C. società dichiarata estinta - sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il D. , il quale ha spiegato ricorso incidentale affidato ad unico motivo, al quale hanno replicato con controricorso, T.G. e Gi..
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c..
Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
(GU n. 240 del 14-10-1935)
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In allegato:
- testo nativo

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