Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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"Secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità, al coordinatore per la sicurezza fa capo la vigilanza sulla organizzazione complessiva del cantiere, con ciò intendendosi la conformazione dell'opera, dell'area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni alla necessità di sicurezza dei lavoratori. Egli, infatti, è il soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche (espressamente richieste dall'art. 10 d.lgs n.494/1996) che si interpone tra la committenza e le imprese esecutrici, quale garante della sicurezza del cantiere (Sez.4, n.38002 del 9/7/2008, RV 241217). In tal senso deve essere letto il significato del concetto di " alta vigilanza" che è stato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi specificato che certamente il coordinatore per la sicurezza non deve controllare, momento per momento, le singole attività lavorative, competendo ciò al datore di lavoro (cd vigilanza operativa) ma certamente, come esposto, deve sorvegliare sulla generale conformazione delle lavorazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza (sez. 4, n.18149 del 21/4/2010, Rv 247536; sez. 4, n.3288 del 27/9/2016, dep. 2017, Rv.269047). Sicuramente, dunque, il controllo sul rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art. 12 del citato d.lgs n.494/1996, con le relative prescrizioni più sopra citate, competeva all'odierno imputato."
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