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In punto di diritto, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce illecito disciplinare l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia non solo se da tale comportamento derivi un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente.
Con sentenza in data 9 giugno - 13 agosto 2014 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto da DL.A. avverso la pronuncia con la quale il locale giudice del lavoro aveva respinto la domanda del medesimo DL.A., volta ad ottenere invalidazione del licenziamento per giusta causa intimato in data 10 marzo 2009 dalla convenuta RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a., con ogni conseguente tutela.
Secondo la Corte distrettuale, in base all'espletata attività istruttoria emergeva la prova della giusta causa del recesso, avuto riguardo all'attività svolta dal DL.A. durante il periodo in cui era rimasto assente per malattia e/o infortunio.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione DL.A., affidato a due motivi, cui ha resistito la società R.F.I. mediante controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

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