Slide background




Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 maggio 2017, n. 10647

ID 3987 | | Visite: 3258 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3987

Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 maggio 2017, n. 10647 - Costretto a casa da una distorsione alla caviglia - dovuta ad infortunio sul lavoro - va a giocare a calcio: conferma definitiva del licenziamento

1. Con la sentenza n. 5837/2014 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia depositata il 21.11.2009 dal Tribunale di Roma con la quale era stata respinta la domanda, proposta da B. P., volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento disciplinare per giusta causa, intimatogli con lettera dell'11.12.2007, per avere, in seguito all'infortunio sul lavoro patito in data 5.10.2007, ove aveva riportato una distorsione della caviglia destra, partecipato a due partite calcistiche del "campionato Amatori" della Provincia di Torino il 22.10.2007 ed il 30.10.2007, pregiudicato con tale comportamento la guarigione.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) con la lettera di giustificazione nell'ambito del procedimento, il lavoratore implicitamente aveva ammesso la partecipazione ad entrambe le partite; b) si trattava di una confessione stragiudiziale per cui correttamente erano state respinte le richieste istruttorie tendenti a dimostrare la partecipazione solo alla gara del 30.10.2007; c) la circostanza circa il suggerimento, da parte di un sindacalista della CISL, della dichiarazione del 30.11.2007 era una allegazione nuova e, pertanto, inammissibile; d) analogamente non era ammissibile né rilevante la produzione delle copie dei verbali del procedimento penale stante l'autonomia, più volte affermata in giurisprudenza, tra i due giudizi; e) la partecipazione a due gare calcistiche, anche ove fosse stata dimostrata la limitatezza della presenza in campo, durante la malattia per distorsione della caviglia era tale da comportare il pericolo, secondo una prognosi ex ante, di aggravamento dei postumi della malattia in considerazione dello sport praticato (calcio); f) era, quindi, ravvisabile una condotta gravemente lesiva del legame fiduciario con l'azienda.

3. Per la cassazione propone ricorso B. P. affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso la Trenitalia spa.

5. Sono state depositate le memorie ex art. 378 cpc..

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 maggio 2017, n. 10647.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
189 kB 5

Tags: Sicurezza lavoro Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Mag 15, 2025 415

Decreto ministeriale n. 64 del 12 maggio 2025

Decreto ministeriale n. 64 del 12 maggio 2025 ID 23981 | 15.05.2025 Decreto ministeriale n. 64 del 12 maggio 2025Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Sostituzione del rappresentante supplente della… Leggi tutto
Mag 11, 2025 479

Circolare MLPS 20 Gennaio 1982 n.13

Circolare MLPS 20 Gennaio 1982 n.13 ID 23958 | 11.05.2025 Circolare MLPS 20 Gennaio 1982 n.13Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p., manutenzione delle gru a torre automontanti. Ai sensi dell'art. 16 del decreto… Leggi tutto

Più letti Sicurezza