Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 13 dicembre 2016 il Tribunale di Genova ha assolto G.D. per il reato di cui agli artt. 590, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. (imputazione: per aver cagionato - in qualità di datore di lavoro della Cartiera G.D. s.a.s. - a S.A., operaio specializzato dipendente della cartiera con mansioni di conduttore di macchina continua, lesioni personali consistite in trauma da spappolamento ad arto superiore sinistro con frattura della glena e della scapola sinistra, per colpa generica e per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, nel non avere richiesto l'osservanza da parte dei lavoratori addetti alla macchina continua dell'istruzione operativa per il passaggio "coda" di carta nella macchina continua non impedendo il diffondersi di pratiche di lavoro rapide ed efficaci dal punto di vista operativo (strappo manuale della carta nella zona tra due cilindri - art. 18, punto f, D. Lgs. n. 81 del 2008; il 15 marzo 2013, S.A. si accorgeva che, prima dell'arrotolatore, la coda era fuoriuscita dalle funi guida carta; dopo aver tentato invano di ripristinare il percorso corretto della coda tra le funi, decideva di interromperla strappandola manualmente prima dell'entrata nella sezione monolucido, ma il suo arto superiore sinistro era trascinato tra il rullo guida carta e il sottostante rullo guida tela, restando incastrato e schiacciato fino alla spalla).
1.1. In ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, il Tribunale ha rilevato che il S.A., accortosi dell'uscita della coda dal nastro o della sua rottura, aveva deciso di intervenire immediatamente per risolvere il problema, strappando con le mani il pezzo di carta prima del suo inserimento nei rulli, ma in tale frangente perdeva l'equilibrio poggiando la mano sinistra sul rullo in movimento, per cui il braccio sinistro rimaneva incastrato in esso; fortunatamente un collega presente nelle vicinanze bloccava il pulsante di arresto rapido.
Gli Ispettori d: P.G. F. e G., che avevano esaminato il macchinario in questione durante la lavorazione della carta, riferivano che il S.A., sebbene esperto del settore, aveva strappato manualmente la carta con la guida in movimento. Come dichiarato anche dal S.A., la procedura corretta consisteva nel blocco della macchina mediante il pulsante di arresto posto sopra le guide, anche se ciò avrebbe comportato l'interruzione della lavorazione.
La previsione dei rischi era stata correttamente valutata e non erano emerse lacune nella vigilanza del dipendente.
1.2. La Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato G.D. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di reclusione per il reato ascrittogli, avendo riconosciuto la sussistenza di una prassi aziendale di intervenire in modo anomalo, allorché si verificava l'inconveniente del non corretto scorrimento della carta (blocco, arrotolamento e simili) nell'imminenza del passaggio della stessa attraverso i rulli.
L'operaio era esperto e anche il collega Gh. presente con lui riferiva di aver sempre effettuato tale manovra, ritenendo difficile che potesse procurare conseguenze lesive. Evidentemente, la stessa persona offesa si era assunta la responsabilità dell'accaduto, per non fermare quella sezione di linea e il processo di lavorazione.
Secondo la Corte di merito, il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire strumenti e procedure di sicurezza, comunicarle ai dipendenti ed esigerne il rispetto attraverso costanti verifiche. L'imputato non aveva fornito dimostrato l'esistenza di deleghe certe ed efficaci in punto di prevenzione sotto il profilo dei controlli e degli interventi volti ad eliminare prassi pericolose.
2. Il G.D., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità, risultanti dalle risultanze processuali, dalla relazione della ASL del 20 agosto 2013 e dalla procedura operativa della Cartiera, contenuta nel DVR.
Si deduce che il DVR era idoneo e che era stata predisposta un'istruzione operativa per svolgere la suddetta manovra in piena sicurezza, diffusa anche mediante l'apposizione di cartelli in corrispondenza della linea e conosciuta dai lavoratori compreso l'esperto S.A., che aveva scelto di non seguire la procedura prevista "per comodità", cioè non per un interesse aziendale. Si trattava di un gesto occasionale e anomalo, svolto rapidamente quando si poteva conseguire la certezza di non essere visti, e non di un comportamento conosciuto, tollerato o suggerito dai vertici aziendali.
La procedura errata non poteva essere giustificata da finalità di profitto dell'azienda, non occorrendo l'interruzione dell'intera linea, bensì l'azione su di una sola sezione della stessa. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, peraltro, avrebbe avuto il compito di vigilare.
La Corte di appello ha rivalutato la prova dichiarativa, senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale e senza illustrare la propria diversa valutazione mediante una motivazione rafforzata.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, emergenti dalle trascrizioni delle udienze del 12 aprile e del 12 maggio 2016, dalla relazione della ASL del 20 agosto 2013 e dalla procedura operativa della Cartiera, contenuta nel DVR.
Si rileva che non era possibile configurare la responsabilità per omessa vigilanza, senza considerare l'esperienza nel settore del S.A., adeguatamente formato ed informato, dal quale ci si poteva attendere solo il puntuale rispetto dell'idonea procedura. La Corte territoriale, peraltro, ha erroneamente attribuito rilievo alla condotta dell'imputato e alla sua legittima scelta di rimanere assente nel corso del procedimento, dovendo l'accusa dimostrare la mancata vigilanza sulle prescrizioni.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 81 del 2008.
Si osserva che il G.D., ottantenne e pensionato, non esercitava più l'attività di ingegnere. Non gli competeva la vigilanza della linea produttiva. Egli aveva fornito i mezzi idonei al lavoratore e adempiuto alle obbligazioni proprie della posizione di garanzia, per cui non era responsabile per un evento riconducibile ad una condotta colposa del lavoratore.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno e all'omesso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, nonostante l'integrale risarcimento del danno in epoca anteriore all'inizio del giudizio.