Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 05 aprile 2017, n. 17179

ID 3858 | | Visite: 4064 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3858

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 aprile 2017, n. 17179 - Pulizia del macchinario con uno straccio. Infortunio di un lavoratore interinale: prevedibile un suo errore nello svolgimento delle mansioni

L'art. 70 dlgs. 81/2008 prevede: "1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui ai comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V". E il contestato punto 6.1 dell'allegato V di tale norma, che disciplina i rischi dovuti agli elementi mobili, prevede che: "Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Le protezioni ed i sistemi protettivi:

- devono essere di costruzione robusta;
- non devono provocare rischi supplementari;
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro;
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

Tutta la difesa si è incentrata sull'imprudenza commessa dalla persona offesa per essersi avvicinata alla macchina, mentre era in funzione, con in mano uno straccio. E sulla circostanza che nelle istruzioni di lavoro non era contemplato l'utilizzo di stracci.

Tuttavia, inconfutabile è apparso, sin dal processo di primo grado, che fino al verificarsi dell'infortunio l'impianto non risultava in alcun modo intercluso, nel senso che lo stesso, con l'organo lavoratore in movimento, poteva essere avvicinato dai lavoratori senza che il suo funzionamento subisse alcun tipo di interruzione.

Corretta, appare, dunque, la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l'infortunio appare riconducibile all'omessa adozione da parte del datore di lavoro della cautela che lo avrebbe evitato, in particolare se si fossero previsti ripari fissi o mobili tali da impedire al lavoratore di avvicinarsi con le mani alla zona pericolosa prima che questa fosse stata ferma.
Del resto, la circostanza che lo stesso datore di lavoro aveva espressamente previsto un divieto di accesso alla macchina mentre era in movimento esclude che tale rischio possa essere considerato imprevedibile ed, inoltre, risulta accertato, nel corso del processo che i lavoratori erano soliti utilizzare stracci nelle operazioni di pulizia quando la macchina girava lentamente (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).
Infine, non va dimenticato, che il lavoratore vittima dell'incidente era un lavoratore interinale e, pertanto, sebbene istruito sui compiti da svolgere e sulle regole di sicurezza era, per forza di cose, certamente meno esperto e, pertanto, maggiormente prevedibile può essere considerato un suo errore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 05 aprile 2017, n. 17179.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
210 kB 6

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Atti 1  congresso nazionale malattie del lavoro  malattie professionali    1907
Apr 15, 2024 37

Atti 1° congresso nazionale malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907

Atti del 1° congresso nazionale per le malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907 ID 21691 | Palermo 19-21 ottobre 1907 - Download (link diretto) Sabato, 19 ottobre 1907, alle ore 10 antim. nell'Aula Magna della R. Università di Palermo, si è inaugurato solennemente il I Congresso… Leggi tutto
Apr 13, 2024 104

Avviso di rettifica Dlgs 25 novembre 2022 n. 203 - 03.04.2023

Avviso di rettifica Dlgs 25 novembre 2022 n. 203 - 03.04.2023 ID 21688 | 13.04.2024 Avviso di rettifica Dlgs 25 novembre 2022 n. 203 (G.U. 03/04/2023 n.79) Comunicato relativo al decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31… Leggi tutto
Healthy workplaces a model for action
Apr 11, 2024 92

Healthy workplaces: a model for action

Healthy workplaces: a model for action ID 21679 | 11.04.2024 Healthy workplaces: a model for action - For employers, workers, policymakers and practitioners Workers’ health, safety and well-being are vital concerns to hundreds of millions of working people worldwide. But the issue extends even… Leggi tutto
Profili di rischio di comparto   INAIL
Apr 08, 2024 109

Profili di rischio di comparto

Profili di rischio di comparto / INAIL ID 21653 | 08.04.2024 Nella sezione Profili di rischio di comparto / INAIL è disponibile un repertorio di documenti di approfondimento, i profili di rischio, riguardanti i fattori di rischio per la sicurezza e la salute a cui i lavoratori possono essere… Leggi tutto
Decreto direttoriale n  22 del 15 marzo 2024
Apr 07, 2024 126

Decreto direttoriale n. 22 del 15 marzo 2024

Decreto direttoriale n. 22 del 15 marzo 2024 / Iscrizione EBISEP ID 21647 | 07.04.2024 ... Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici) 1. L’“Ente Bilaterale Settore Privato in sigla EBISEP”, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 2, è iscritto al numero 21 del… Leggi tutto

Più letti Sicurezza