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Il Tribunale di Camerino, con sentenza del 9/2/2010, condannò P.G. alla pena stimata di giustizia, nonché a risarcire il danno, da determinarsi in sede civile, in favore della parte civile, a cui vantaggio poneva provvisionale, per avere causato, quale titolare della omonima impresa individuale, che aveva assunto l'incarico di tinteggiare il soffitto di un sepolcreto familiare, lesioni gravi ai danni di B.M. , operaio alle di lui dipendenze. In particolare, emerge dalle statuizioni giudiziarie che il P. aveva, per colpa, omesso di mettere a disposizione del lavoratore per la tinteggiatura in quota l'uso di cavalletti e trabatelli a norma e comunque non aver tenuto le precauzioni necessarie al fine d'impedire il rischio di caduta dall'alto.
Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 11257 del 16/09/2016 recante "DM 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione in...

Artt. 2051 e 2087 c.c.
Civile Sent. Sez. L Num. 5957 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE
Data pubblicazione: 12/03...
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlament...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024