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Nota INL n. 2010 del 18 settembre 2026

Nota INL n. 2010 del 18 settembre 2026 / Esclusione rateizzazione per l’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza

ID 27164 | 25 Settembre / Allegato

OGGETTO: Esclusione della rateizzazione per il pagamento della somma prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 758/1994. Indicazioni operative.

Sono pervenuti alla scrivente Direzione quesiti in riferimento a quanto in oggetto e, in particolare, in ordine alla possibilità di concedere la rateizzazione della somma dovuta ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994, a seguito dell’ottemperanza alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 dispone che “quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”.

La corresponsione di tale somma costituisce, unitamente all’adempimento della prescrizione, condizione per l’operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione previsto dall’art. 24 del medesimo decreto.

Ne consegue che al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 non può essere applicato l’art. 26 della legge n. 689/1981 e, pertanto, l’organo di vigilanza non è legittimato a concedere la relativa rateizzazione.

Diverso è il caso dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna: in tali casi la somma dovuta potrà essere rateizzata dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter c.p.

La natura e la disciplina del pagamento ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 sono state, peraltro, oggetto di specifico esame da parte della Corte di Cassazione, che ha escluso la possibilità di dilazione del pagamento della somma prevista dall’art. 21 in parola evidenziando altresì la necessità che il pagamento intervenga nel termine perentorio previsto dalla disposizione (entro trenta giorni) ai fini dell’estinzione della contravvenzione (Cass. Pen. Sez. III 6 aprile 2016 n. 17202).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, con nota INL prot. 8119 del 17 settembre 2019, è stato affermato che il pagamento tardivo non estingue il reato e che la somma versata tardivamente non può essere utilizzata per compensare la successiva pena dell’ammenda, concludendo per il rimborso delle somme versate tardivamente.

Tale conclusione è particolarmente significativa in quanto evidenza la netta separazione tra la procedura amministrativa di cui all’art. 21 d.lgs. n. 758/1994 e la pena pecuniaria eventualmente applicata dal giudice sottolineando come esse non siano fungibili.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, l’organo di vigilanza non può rateizzare né dilazionare la somma dovuta ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994. Il contravventore deve versarla integralmente entro il termine di trenta giorni previsto dalla disposizione.

[...]

D.L.gs. 19 dicembre 1994 n. 758

Art. 21 Verifica dell'adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Fonte: INL

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