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Interpello ex art. 9 Dlgs 124/2004  n. 1/2026 | Rider: Adempimenti e LUL

Rider: Adempimenti e LUL

Interpello ex art. 9 Dlgs 124/2004  n. 1/2026 | Rider: Adempimenti e LUL

ID 27007 | 02 Settembre 2026 / Allegato

Interpello 1° Settembre 2026 n. 1/2026
Interpello ex articolo 9 del Dlgs 124/2004 - chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i lavoratori autonomi ex art. 47-quater, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2015

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i lavoratori autonomi ex art. 47-quater, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2015 Si fa riferimento alla richiesta di interpello inoltrata da codesta Assodelivery, volta a conoscere il parere di questa Amministrazione in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di legge introdotte dal decretolegge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, con riferimento alla disposizione che estende l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) ai committenti che si avvalgono dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA.

In particolare, è stato chiesto di chiarire:

- la corretta applicazione della proroga di 90 giorni, decorrenti dal 1° luglio 2026, prevista in sede di conversione del decreto-legge dall’articolo 15, comma 1 bis del d.l.62/2026;

- le modalità di elaborazione e di registrazione sul LUL delle prestazioni quando tra l’esecuzione della prestazione stessa e il momento di erogazione del compenso non sia contestuale ma differita nel tempo, oppure quando, in presenza di un contratto di lavoro attivo, la prestazione lavorativa non sia stata comunque resa in alcuni mesi.

- le modalità di registrazione documentale degli ordini multipli da recapitare al medesimo acquirente e nel medesimo luogo. In particolare, viene chiesto se tali ordini si debbano conteggiare come una singola consegna, oppure come una pluralità di consegne pari al numero di ordini originati dal sistema informatico.

In proposito, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

***

Nel primo quesito si chiede se la proroga di cui all’art. 15, comma 1 bis del d.l. n. 62/2026 consenta unicamente di posticipare le operazioni di elaborazione e stampa del LUL, ferma restando la necessità che, allo scadere di tale termine, i documenti prodotti debbano riportare retroattivamente i dati relativi alle consegne effettuate e ai compensi maturati fin dalla data di decorrenza originaria del 1° luglio 2026.

In proposito si richiama preliminarmente l’articolo 15, comma 1 del d.l. n. 62/2026 che ha aggiunto il seguente comma 3 bis all’art. 47 quater del d.lgs. n. 81/2015: “il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, è tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis del presente decreto del libro unico del lavoro di cui all' articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quale devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore”.

La legge di conversione ha poi introdotto il seguente comma 1 bis all’art. 15: “con riferimento alle annotazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine ivi previsto è prorogato di novanta giorni”.

Quest’ultima previsione ha quindi ritardato il termine per adempiere all’obbligo del committente alla redazione e alla consegna del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 del d.l. n. 112/2008, ai rider, con riferimento alle registrazioni relative al periodo in corso alla data di conversione del decreto.

Il tenore letterale delle citate disposizioni fa ritenere che, da un lato, sia il 1° luglio il momento dal quale sorge per il committente l'obbligo giuridico di tenuta del Libro unico del lavoro per i lavoratori di cui all'art. 47- bis del d.lgs. n. 81/2015 e che la decorrenza dell'obbligo di compilazione del LUL appare riferita a partire dal periodo di paga di luglio 2026. Dall’altro lato, la previsione della proroga manifesta la volontà del legislatore di concedere un differimento operativo dell'adempimento che riguarda il nuovo regime applicabile dal luglio 2026.

Pertanto, la proroga di 90 giorni deve intendersi applicabile in via transitoria al solo prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, consentendone l'aggiornamento e la stampa entro i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Resta fermo che per le mensilità successive trovano integrale applicazione le ordinarie tempistiche previste dalla normativa vigente per la tenuta del LUL.

***

Con riferimento al quesito relativo all’eventuale differenza temporale tra il momento di esecuzione della prestazione del lavoratore autonomo e quello successivo di emissione del documento fiscale e di erogazione del compenso oltre il termine di elaborazione e stampa del LUL, si osserva che il comma 3 bis dell’art. 47 quater del d.lgs. n. 81/2015 dispone esplicitamente l'obbligo di annotazione, per ciascun mese di attività, sia del numero di consegne, sia dell'importo totale erogato.

Pertanto, l’obbligo normativo appare correttamente realizzato qualora la registrazione delle consegne nel LUL sia effettuata con riferimento al periodo in cui il prestatore ha svolto concretamente la propria attività, a prescindere dal momento in cui si verificherà la relativa movimentazione finanziaria.

Invece, le somme corrisposte dovranno essere registrate nel mese di effettiva erogazione secondo il principio di cassa. Al fine di garantire la necessaria trasparenza e tracciabilità tra le due registrazioni, si ritiene corretta l’indicazione nel campo "note" del LUL per evidenziare il periodo storico di competenza a cui le somme erogate si riferiscono.

***

L’associazione istante chiede inoltre se sussista l’obbligo di redazione ed elaborazione del LUL anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia reso alcuna prestazione di consegna, pur in costanza di un contratto di lavoro autonomo regolarmente in essere, e, di conseguenza, non abbia maturato alcun diritto a compensi di natura economica.

Al riguardo, si rileva che il legislatore ha inteso adattare il contenuto del LUL alle caratteristiche del comparto dei lavoratori autonomi che effettuano consegne attraverso piattaforme digitali, prevedendo che il committente debba annotare, per ciascun mese di attività, “anche” il numero delle consegne e l’importo totale erogato al lavoratore. La registrazione sul LUL non intende evidenziare la prestazione attraverso i tradizionali dati relativi all’orario e alle presenze, ma assume una funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività svolta e del relativo risultato economico con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e rafforzare la tutela e il controllo nella gig economy.

Dal complessivo tenore letterale della disposizione si evince quindi la volontà del legislatore di mantenere una continuità documentale per l'intera durata del rapporto di lavoro autonomo e che l'obbligo di elaborazione del LUL in 
capo al committente debba intendersi senza soluzione di continuità.

Il committente sarà dunque tenuto a generare ed elaborare il prospetto, ancorché con valori pari a zero, anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia maturato alcun compenso.

***

Infine, con rifermento al quarto quesito, relativo alla corretta registrazione sul LUL quando il lavoratore autonomo riceve una pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti di un unico acquirente, si osserva che il comma 3 bis, come introdotto all’art. 47 quater del D.lgs. n. 81/2025, recita che nel LUL “devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore”, senza operare alcun riferimento a una necessaria associazione fra la singola prestazione e la retribuzione correlata.

Tenuto conto del tenore letterale della suddetta previsione, si ritiene corretta la prassi suggerita dalla associazione istante base alla quale si procede a conteggiare le consegne facendo riferimento al sistema tariffario concretamente applicato. Pertanto, se per gli ordini plurimi destinati simultaneamente al medesimo acquirente è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, questi saranno registrati nel LUL come consegne separate.

Qualora invece venga corrisposto un compenso unico per la totalità degli ordini consegnati in un'unica soluzione allo stesso acquirente, l'operazione potrà essere raggruppata e registrata nel LUL come un'unica consegna.

[...]

Fonte: MLPS

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