~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 46.868
// Documenti scaricati n: 37.223.911
// Documenti disponibili n: 46.868
// Documenti scaricati n: 37.223.911
La presente istruzione operativa si applica ai Forni per le industrie chimiche e affini la cui definizione, introdotta dal d.m. 329/2004 e dal d.m.11 aprile 2011, può essere ricondotta a quella di forni per impianti chimici e petrolchimici, riportata dalla norma UNI11723:2018, secondo la quale per forni si intendono quelle “attrezzature o insiemi a pressione, a focolare interno, utilizzate negli impianti chimici, petrolchimici o di raffinazione”; in queste attrezzature o insiemi, i fluidi di processo - ed eventualmente l’acqua surriscaldata e/o il vapore d’acqua, in circuiti dedicati - vengono riscaldati per irraggiamento e/o per convezione dai fumi caldi prodotti dalla combustione di combustibili liquidi o gassosi.
Tali attrezzature (o insiemi) rientrano tra le tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione “Forni per le industrie chimiche e affini”, certificati CE come attrezzature a pressione o come insiemi da parte di un fabbricante in conformità alla direttiva PED.
Sono escluse dal regime di verifiche periodiche le attrezzature/insiemi di cui agli artt. 2 e 11 del d.m. 329/2004.
Fonte: INAIL
Collegati:

ID 17609 | 16.09.2022 / In allegato Fact sheet INAIL
In ambito lavorativo, oltre alle patologie di natura infettiva e allergica...
Approvazione della Convenzione per la protezione contro gli infortuni degli operai addetti al carico ed allo scarico delle navi.
(GU n.245 del 20.10.1933)
Art. 1.
E...
Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024