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RSPP e ASPP / Formazione pregressa - Accordo SR 17/04/2025

RSPP e ASPP / Formazione pregressa - Accordo SR 17/04/2025

RSPP e ASPP / Formazione pregressa - Accordo SR 17/04/2025

ID 24380 | 04.08.2025 / Documento completo in allegato

L’Accordo n. 59 CSR del 17 aprile 2025, alla Parte II punto 5, ha ridefinito la durata ed i contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR 07/07/2016* per i moduli A e C, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella sottoindicata.

Tabella formazione pregressa

RSPP e ASPP Formazione pregressa - Accordo SR 17 04 2025 - Tabella formazione pregressa

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo n. 59 CSR del 17 aprile 2025 (ovvero entro il 24 maggio 2026) possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dall’Accordo SR 07/07/2016 vigente prima dell’entrata in vigore dell’Accordo n. 59 CSR del 17 aprile 2025 (24 maggio 2025).
________

*Al punto 8 dell’Accordo SR 07/07/2016 era stato previsto il riconoscimento della formazione pregressa (ex accordo stato-regioni del 26 gennaio 2006) rispetto all’articolazione del modulo B dell’Accordo SR 07/07/2016

Struttura del percorso formativo per RSPP/ASPP

La formazione per RSPP/ASPP è articolata in tre moduli:

Modulo A: corso base comune - durata 28 ore

Il Modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi.
Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere:
- la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
- tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;
- le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
- gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

Modulo B: modulo tecnico - durata 48 ore (modulo comune) + eventuali moduli di specializzazione settoriale 

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.

La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti. 

Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per: 

- individuare i pericoli e valutare tutti i rischi connessi agli ambienti di lavoro e all’organizzazione del lavoro; 
- individuare le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare in relazione agli specifici rischi; 
- individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di salute e sicurezza per ogni tipologia di rischio. 

La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi.

L’attenzione dovrà essere rivolta alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria ove prevista.

Moduli B di specializzazione

Modulo C: riservato unicamente ai RSPP - durata 24 ore

Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. 

Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per: 
- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo; 
- pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza; 
- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema. 

Schema n. 1 - Moduli formazione per ASPP/RSPP

Schema n. 1 - Moduli formazione per ASPP/RSPP

[...] Segue in allegato

Calcolo dei quinquenni dopo l’abrogazione dell’Accordo del 2016

Il nuovo Accordo n. 59 CSR del 17 aprile 2025 conferma che l’aggiornamento di RSPP e ASPP deve essere effettuato con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di conclusione del modulo B comune.

Nel nuovo Accordo n. 59 CSR del 17 aprile 2025 non è presente l’indicazione specifica dell’Accordo SR 07/07/2016 (abrogato) relativa al calcolo del quinquennio per coloro che risultano esonerati dalla frequenza del Modulo B in quanto in possesso di specifici titoli di studio universitari (ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 81/08). 

Secondo l’Accordo SR 07/07/2016 il quinquennio di aggiornamento decorreva:

- dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008), oppure
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

In assenza di una nuova indicazione specifica nell’Accordo 2025, si può ritenere che la decorrenza del quinquennio vada riferita al conseguimento del titolo abilitante in quanto è da quel momento che il soggetto risulta formalmente in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di ASPP o RSPP. 

Questo determina uno slittamento dei quinquenni che deve essere valutato da ciascun RSPP che abbia usufruito, grazie alla laurea, dell’esonero dal percorso formativo abilitante.

Schema esemplificativo *

RSPP e ASPP / Formazione pregressa - Accordo SR 17/04/2025 - Schema esemplificativo

[...] Segue in allegato

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