Impianti termici: Legislazione di riferimento e sintesi degli obblighi / Update Rev. 4.0 Aprile 2024
ID 534 | Rev. 4.0 del 21 Aprile 2024 / Documento e raccolta completa in allegato
Documento e Raccolta legislazione Rev. 4.0 Aprile 2024 aggiornata per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, in rosso le revisioni/integrazioni precedente.
L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici vengono regolamentati da una vasta serie di leggi e direttive che dal 1976 modificano ed integrano le prime regole stabilite dal legislatore.
"impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate; (N)
(N)
Il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (in G.U. 10/06/2020, n.146) ha disposto con l'art. 3, comma 1, lettera c) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera l-tricies.
All'interno della legislazione citata compare la figura molto importante del Terzo Responsabile (DPR 412/93).
In effetti, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono generalmente affidate al proprietario (privato, amministratore, azienda, ecc.); nel caso in cui però il proprietario non se la senta di gestire l’ impianto può affidarne la manutenzione e conduzione ad un Terzo Responsabile.
Il Terzo Responsabile deve avere determinati requisiti stabiliti dalla D.M. 37/08 e risponde civilmente e penalmente di una eventuale cattiva conduzione secondo quanto previsto dai decreti attuati della legge 10/1991 (DPR 412/1993 e DPR 551/1999) e s.m.i..
Per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, si intende la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.