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FAQ - Accordo SR n. 59 del 17 aprile 2025

FAQ - Accordo SR n. 59 del 17 aprile 2025

Frequently Asked Questions (FAQ)  - Accordo SR n. 59 del 17 aprile 2025 / 31 Luglio 2025

ID 24415 | 12.08.2025 / In allegato

Accordo n. 59 del 17 aprile 2025 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 81/2008 - Frequently Asked Questions (FAQ) 

In data 24 maggio 2025 è stato pubblicano nella Gazzetta Ufficiale l’Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

Nell’ambito della sua prima attuazione, le Regioni e le Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie, hanno raccolto quesiti, talvolta ricorrenti, avanzati da Associazioni datoriali e sindacali e da soggetti formatori e, nella logica di garantire uniformità di applicazione dell’Accordo sul territorio nazionale, è stato prodotto il documento di Frequently Asked Questions (FAQ) che ad ogni domanda offre un riscontro condiviso all’interno della Sub Area Salute e Sicurezza sul lavoro.
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ACSR - Rep. Atti n° 59/CSR del 17 aprile 2025 - Gazzetta Ufficiale n°119 del 24.5.2025 “Formazione Salute e Sicurezza”
Sub area salute e sicurezza sul lavoro della Commissione Salute - gruppo tematico formazione

FAQ [n. 1 - n. 63]

1) Come va intesa la clausola introdotta per la provincia autonoma di Bolzano: “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico- sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in Accordo SR con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”. 

2) Gli attestati che saranno rilasciati per i corsi erogati in deroga all’Accordo SR 59/25 nella provincia autonoma di Bolzano saranno validi nelle altre Regioni?

3) Come va intesa la clausola di salvaguardia generale che consente alle Regioni e alle Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più “favorevoli” in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Operativamente più favorevole cosa significa? Ad es. un maggior utilizzo di presenza o corsi pratici rispetto a VDC sincrona o e-learning?

4) L'ACSR definisce “Strutture di formazione o di servizio di diretta emanazione: la struttura deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dall’associazione sindacale dei datori di lavoro”.
Come si traduce praticamente:
a) La quota percentuale prevalente deve essere di proprietà dell’Associazione, ovvero l’Associazione deve disporre di una quota che può essere anche inferiore al 51% ma deve essere superiore alla quota detenuta dagli altri soci?
b) La struttura di formazione è una società controllata con una quota prevalente (da intendersi come alla lett. a) da una società a sua volta posseduta (al 100%) dall’Associazione?
c) La struttura di formazione è di diretta emanazione di una società di Servizi la cui quota prevalente è detenuta da un’altra società di Servizi di natura consortile (scrl) i cui soci sono le imprese artigiane associate e di cui l’Associazione ne possiede il controllo giacché, a norma di Statuto, nomina componenti il Consiglio di amministrazione?
d) Le associazioni o gli organismi paritetici possono esternalizzare i servizi di formazione utilizzando società loro associate, ma non partecipate o di proprietà (ed esempio delegando il ruolo di responsabile di progetto formativo o la gestione dell’erogazione dei corsi, mantenendo il controllo sugli stessi, ad esempio tramite piattaforme informatiche)?

5) Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?
 
6) L'autocertificazione per le associazioni di categoria a chi va presentata?

7) Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e si è formato secondo ACSR 2011 prima del 24 maggio 2025, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro? Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e frequenta il corso secondo ACSR 2011 dopo il 24 maggio 2025 e fino al 24 maggio 2026, termine del periodo transitorio di 12 mesi, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro?

8) Secondo l’art. 37 commi 1 e 13 del D. Lgs. 81/08, è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare, in mancanza della quale la formazione può essere considerata non adeguata e sufficiente.
Tuttavia, nella parte IV punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto” del nuovo Accordo SR si prevede che: “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza (...) ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare. (…) Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.
Spetta ad entrambi i soggetti valutare il livello di conoscenza della lingua per accedere alla formazione e con quali modalità?

9) È possibile erogare percorsi formativi multi-Ateco? Ad esempio, si potranno erogare corsi rischio medio rivolti ad aziende ricomprese in tutti i codici Ateco indicati ma che operano in settori diversi? È ancora possibile prevedere aule che raggruppino settori simili o anche diversi all'interno della stessa classe di rischio attraverso corsi interaziendali, assicurandosi che vi sia omogeneità nei rischi specifici dei lavoratori coinvolti?

10) L'utilizzo della videoconferenza sincrona per la formazione di base e l'aggiornamento dei preposti contrasta con l'articolo 37, comma 7-ter, del D. Lgs. 81/08, il quale prevede che tali attività si svolgano esclusivamente in presenza?

11) Generalmente nell'atto costitutivo e nello statuto di un'azienda (società di persone) si definiscono i poteri gestionali di ciascun socio, specificando chi tra di essi è individuato come datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità all'articolo 2 del D. Lgs. 81/08. In assenza di detto atto, nel caso in cui in un’azienda siano presenti più datori di lavoro, di cui uno svolge direttamente i compiti di RSPP, gli altri devono fare il corso come datori di lavoro, come previsto nel nuovo Accordo SR?

12) Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto corso rspp-dl, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L’attestato è del 2014. Attualmente può ancora fare l’aggiornamento con il monte ore previsto secondo Accordo SR 2011?

13) La formazione pratica può essere effettuata in videoconferenza sincrona o vi sono percorsi per i quali non è consentita?

14) Nella parte I – Organizzazione generale – Punto 5 si dice che “In tutti i corsi di formazione e di aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali…”, ma nella “Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri” a pag. 110 (Parte IV paragrafo 6.3), la modalità della verifica non risulta prevista per i corsi di aggiornamento datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, RSPP/ASPP art. 32 e per coordinatori di cantiere.
Questo significa che la verifica finale non è prevista per questi tre percorsi di aggiornamento. È corretto?

15) Con riguardo al riconoscimento della formazione pregressa per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, non vengono citati coloro che hanno completato la formazione prima dell'Accordo SR 2011, con contenuti conformi al DM 16/01/1997, e gli esonerati indicati nel Punto 9 del precedente Accordo SR 2011.
A costoro sono riconosciuti gli stessi crediti formativi dei datori di lavoro formati secondo l'Accordo SR 2011? Ove no, devono ripetere la formazione da zero o integrare immediatamente il percorso formativo seguito a suo tempo con nuovi moduli tecnici (il nuovo Accordo SR non ha previsto tempi di adeguamento)?

16) Nel periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo SR, in cui è possibile realizzare corsi secondo quanto previsto dagli ACSR abrogati e dall’allegato XIV del  D. Lgs. 81/08, sono vigenti le regole precedenti e le relative linee interpretative?

Formazione del preposto

17) Entro quale termine deve essere ottemperato l’obbligo di aggiornamento di un preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR del 17/4/2025 (vale a dire prima del 24.05.2023)?
Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR, come deve essere calcolata la periodicità dell'aggiornamento? La biennalità è immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con storicità superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il termine per effettuare l’aggiornamento è entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.
Come funziona l’aggiornamento per chi ha già fatto il corso nelle seguenti ipotesi:
a) prima del 23 maggio 2023?
b) a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025?

18) In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo SR del 17/4/2025 CSR/59/2025 è possibile ancora erogare il corso preposti in modalità e-learning?
 
Formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

19) Entro quale termine deve essere frequentato e concluso il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, dell’Accordo SR del 17/4/2025 inerente ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati?

20) È possibile riconoscere - e, se sì, a quali condizioni - i corsi di formazione inerenti ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati che siano già stati erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR del 17/4/2025?

21) Da quale data decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi di formazione di cui al precedente periodo?

22) Qualora i contenuti del corso precedentemente erogato, pur essendo conformi a quelli previsti dall’Accordo SR del 17/4/2025, tuttavia non esaurissero tutti quelli previsti da tale Accordo SR, ovvero se la durata di tale precedente formazione fosse stata inferiore a quella di 12 ore prevista dall’Accordo SR del 17/4/2025, è possibile prevedere il riconoscimento della precedente formazione con un’integrazione per i contenuti e le ore mancanti?

23) Quali sono i requisiti dei docenti dei corsi di formazione per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati?

Formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008

24) I percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo SR sono fatti salvi?

25) Non essendo più richiamate le aziende utilizzatrici all'interno dell'Accordo SR è inteso correttamente che allo scadere del periodo transitorio queste aziende non potranno più erogare corsi di formazione ai conducenti delle attrezzature?
 
26) Entro quale termine debbono essere frequentati e quindi conclusi i corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti)?

27) A quali condizioni sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?

28) Da quale data decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?

29) Quali requisiti debbono possedere i docenti dei corsi di formazione per attrezzature di lavoro nonché i docenti esperti della parte pratica?

30) Per i corsi di aggiornamento delle attrezzature, considerando che viene specificato che la verifica finale sia una "prova pratica e colloquio", deve essere garantito di conseguenza il rapporto discente/docente 1:6?

31) Gli aggiornamenti per le attrezzature possono essere fatti in aula, come previsto dal precedente Accordo SR? I corsi di aggiornamento sulle attrezzature possono essere svolti in videoconferenza sincrona o è obbligatoria la presenza?

Formazione escavatore con massa inferiore ai 6000 Kg

32) Col nuovo Accordo SR nella parte relativa alla formazione degli addetti all’utilizzo dell’escavatore è stata eliminata la distinzione tra escavatori con massa superiore ai 6000 Kg ed escavatori con massa inferiore presente nel precedente Accordo SR. Pertanto, per l’utilizzo di qualsiasi escavatore indipendentemente dalla massa l’operatore deve frequentare il corso di 10 ore. Precedentemente gli operatori addetti all’utilizzo di escavatori con massa inferiore a 6000 kg venivano comunque formati con corsi non normati dall’Accordo SR stato regioni e pertanto di durata e contenuti stabiliti da chi erogava la formazione a sensi dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08. Chi è in possesso di questa formazione come si deve comportare in questo momento? Deve rifare completamente la formazione da zero?

Formazione per carroponte

33) La formazione per il carroponte ora incluso tra le attrezzature che richiedono abilitazione dell’operatore, se organizzata per un'azienda precedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ancora da svolgere è da ritenere con il monte ore ufficiale ovvero 10?

34) Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tre le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.

Formazione per Carro raccoglifrutta

35) Nel nuovo Accordo SR e stata introdotta la formazione per gli addetti all’utilizzo del carro raccoglifrutta. In precedenza, gli addetti all’utilizzo di tale macchina dovevano frequentare la formazione per addetti all’utilizzo della PLE (vedi specifico documento del Coordinamento tecnico delle Regioni del 5 ottobre 2017). Gli operatori che hanno frequentato questo tipo di formazione possono ritenere tale formazione valida con il nuovo Accordo SR? Devono fare nuovo corso da zero?

Formazione per Carrello semovente a braccio telescopico equipaggiato con pala

36) Nel nuovo Accordo SR nella parte riferita alla formazione degli addetti all’utilizzo del carrello semovente a braccio telescopico sono stati introdotti i moduli integrativi per l’utilizzo di tale attrezzatura per il sollevamento di persone o per il sollevamento di carichi sospesi. Per quanto riguarda invece gli operatori che utilizzano tale macchina equipaggiata con pala nel nuovo Accordo SR non è previsto nessun modulo integrativo. In precedenza, secondo specifica circolare di chiarimento relativa al precedente Accordo SR stato regioni gli operatori che utilizzavano il telescopico equipaggiato con attrezzature che lo rendono assimilabile ad un'altra attrezzatura per cui è prevista specifica formazione oltre alla formazione del carrello telescopico dovevano frequentare anche la formazione della macchina specifica. Essendo abrogato vecchio Accordo SR dovrebbero essere abrogate anche le relative circolari?

Formazione CMM

37) Con riferimento al nuovo corso ad oggi denominato Caricatore Movimentazione Materiale, gli operatori che in precedenza conducevano queste attrezzature frequentavano il corso per Gru mobili o gru su autocarro o per escavatori con integrazione rispetto all’accessorio di presa comunemente detto. Tali percorsi formativi possono essere considerati validi?

Formazione del datore di lavoro

38) Quali corsi deve frequentare il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi?

Formazione pregressa

39) È valida la formazione già effettuata in precedenza conformemente agli accordi del 2011?

40) Nel caso in cui vi siano differenze tra la formazione già effettuata in precedenza conformemente agli accordi del 2011 e quella prevista dall’Accordo SR del 17/4/2025 occorre fare integrazioni?

41) A quali condizioni può essere riconosciuto un corso di formazione frequentato in passato che non fosse esplicitamente disciplinato?

42) L’Accordo SR Parte VII sul riconoscimento della formazione pregressa degli operatori dispone che “i corsi di formazione inerenti agli operatori … (omissis) … già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti”.
Un corso con un numero di ore inferiore a quello previsto ma con contenuti conformi all’Accordo SR può essere riconosciuto?

Accreditamento regionale

43) Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali?

Modulo cantieri

44) Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo “cantieri”?

45) È previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri”?

Videoconferenza sincrona

46) In un corso di formazione erogato con la modalità della videoconferenza sincrona è possibile che il dispositivo utilizzato per il collegamento sia a disposizione di più persone nella stessa stanza?

Classificazione Ateco

47) Poiché dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO e poiché nell'Accordo SR Stato- Regioni è riportata ancora la vecchia classificazione, è prevista una tabella di conversione per stabilire il livello di rischio delle aziende? Soprattutto per quelle nate nel 2025 che hanno unicamente la nuova classificazione e non hanno il riferimento a quella precedente.

48) Ai sensi dall’Accordo SR del 17/4/2025 è necessario indicare sugli attestati che lo prevedono (RSPP e Formazione lavoratori) la classificazione ATECO?
 
Attestati

49) I soggetti formatori possono inserire ulteriori contenuti nell’attestato?
 
50) Non essendo menzionata la figura del responsabile del progetto o del docente, vi sono impedimenti nel far apporre anche le firme del responsabile del progetto (che può coincidere con il legale rappresentante) e del docente sull'attestato, come elemento aggiuntivo?

Verifiche dei corsi di aggiornamento

51) Quali sono le modalità di verifica dei corsi di aggiornamento per DL-RSPP, RSPP e CSP/CSE?

Verifiche finali
 
52) Le 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative, previste nel test per il corso per lavoratori sono da intendersi 30 domande per ogni modulo (generale e specifica) o complessivamente per entrambi i moduli?
 
Break formativi

53) È necessario rilasciare un attestato per ogni singolo break formativi della durata di 15-30 minuti?

Modalità organizzative

54) Nel fascicolo del corso (Parte I, punto 7), il soggetto formatore è tenuto a custodire e archiviare la documentazione per un periodo minimo di 10 anni. Tra i documenti presenti, si trova un elenco che include separatamente il registro delle presenze dei partecipanti, completo di firme, e l'elenco dei docenti, anch'esso firmato. L’elenco docenti con firme, previsto nel fascicolo del corso, è un documento aggiuntivo oppure sono valide le firme sul registro?

55) Nella Parte I – punto 7 “Fascicolo del corso”, si prevede che per ogni corso il soggetto formatore provveda a custodire/archiviare la documentazione del fascicolo e che tale documentazione debba essere conservata presso il soggetto formatore per almeno 10 anni. Si chiede se il fascicolo originale possa essere conservato dal datore di lavoro presso la propria sede, nel caso in cui il soggetto formatore coincida con il datore di lavoro - opzione consentita per la formazione dei propri dipendenti, dirigenti e preposti - e la formazione si sia svolta all'interno dell'azienda. Viceversa, se la formazione è svolta all'interno dell'azienda ma il soggetto formatore è un ente di formazione il fascicolo originale sarà conservato dall’ente di formazione?

Formazione quesiti generali

56) La formazione del lavoratore va considerata strettamente preassuntiva? Si potrebbe erogare nei primi giorni a partire dalla data di assunzione?

57) Nella tabella 3.5 del nuovo Accordo SR si prevede che l’e-learning sia consentito esclusivamente per la formazione specifica dei lavoratori delle attività inquadrate nel rischio basso in base al codice Ateco 2007. Questo significa che un autoriparatore, ad esempio, non può svolgere la formazione specifica in e-learning

58) Se in azienda c'è un dirigente ai fini della sicurezza (non RSPP) che è già formato come dirigente e ha una delega in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve comunque fare il corso come datore di lavoro, previsto nel nuovo Accordo SR?

Tutor

59) In merito alla figura del tutor desideriamo avere un chiarimento su alcuni aspetti riguardanti la "presenza fisica del tutor in aula", vista la disposizione contenuta nel nuovo Accordo SR che prevede: “Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti i percorsi con più di 10 discenti". È necessario che il tutor sia presente in aula per l'intera durata del corso, oppure è sufficiente che sia disponibile e possa intervenire in caso di necessità o problemi?

60) È possibile che il ruolo del Tutor d'aula e del docente coincida in determinati percorsi formativi?

61) Nel caso in cui il soggetto formatore organizzi il corso presso un’azienda, è possibile individuare un tutor d'aula tra i dipendenti dell'azienda destinataria della formazione, il quale non sarà, dunque, un dipendente dell’ente formatore?

62) Riguardo alla valutazione dell'efficacia della formazione durante l'esecuzione delle attività lavorative, il nuovo Accordo SR indica che "Durante la riunione periodica, è necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l'efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione." Come possono le aziende che non sono obbligate a tenere riunioni periodiche affrontare la questione della verifica dell'efficacia formativa?

63) Rispetto al riconoscimento della formazione pregressa per il datore di lavoro che svolge il compito di RSPP, formato prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo SR, si evidenzia che, nelle disposizioni transitorie sono fatti salvi i percorsi formativi per datori di lavoro RSPP effettuati in vigenza dell’ACSR 2011 per i quali è riconosciuto un credito totale per il modulo comune del nuovo percorso previsto dall’ACSR 2025.

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