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ID 10707 | Rev. 1.0 del 14.04.2021 / In allegato Check list .doc
Check list delle verifiche da effettuare a fini ispettivi INL (Nota 09 Aprile 2021 - Aggiorn. Nota 20 Aprile 2020).
Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" che ha aggiornato e innovato i precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020.
I profili di novità - recepiti nella check list allegata (aggiornamento della precedente Nota n. 149 del 20 Aprile 2020) - attengono in particolare al ruolo e ai compiti del medico competente; alla previsione dell'incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile e alle indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori. Ulteriori specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree.
Si conferma che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In particolare all'Allegato 1 è stabilita una check list delle verifiche da effettuare a fini ispettivi INL.
Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.
C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
Tali misure posso essere cosi classificate:
- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici
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Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021 / DOC
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Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 14 Aprile 2021 | Nota INL 9 aprile 2021 prot. n. 2181 | Certifico Srl |
0.0 | 05 Maggio 2020 | -- | Certifico Srl |
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