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ID 18134 | 21.11.2022
Il 18 novembre 2022 CIIP ha inviato al Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, al Ministero della Salute, al Ministero del Lavoro, alle Associazioni datoriali, alle Organizzazioni Sindacali la lettera che segue sul tema della formazione.
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Oggetto: LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08, come modificato dalla legge 215/21, prevede (entro il 30 giugno 2022) l’emanazione di un nuovo Accordo Stato Regioni per accorpare e rivisitare i precedenti Accordi sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il 1° giugno 2022, prima della scadenza di tale termine, CIIP ha presentato un documento con specifiche proposte per fornire un contributo alla discussione su questi temi.
Rimandando alla lettura del documento già trasmesso, si intende riproporre in questa sede una sintesi degli elementi di discussione proposti con un’integrazione che riguarda la possibilità di prevedere un sistema sanzionatorio anche per gli enti formatori che non rispettano i requisiti previsti dalle norme (si veda la Nota nell’allegato).
Nella premessa del documento CIIP viene evidenziata la necessità di razionalizzare e semplificare gli attuali Accordi Stato Regioni mirando, per la formazione dei lavoratori, a un ruolo primario della scuola e a una formazione che eviti la separazione concettuale e temporale tra la formazione al lavoro e quella sulla sicurezza (formazione integrata che formi al lavoro sicuro e in salute).
Per quanto riguarda i percorsi formativi specifici per i professionisti (RSPP, Medici del lavoro, operatori della prevenzione, consulenti) e per le altre figure della prevenzione aziendale (datori di lavoro, dirigenti, preposti, RLS) sono necessari in prima istanza interventi sui programmi dei corsi di laurea o di specializzazione, per fornire conoscenze e competenze più aderenti al mondo del lavoro attuale.
Al contempo, è indispensabile una qualificazione degli enti formatori, per garantire un adeguato livello della formazione specifica, e un sistema dei controlli più capillare e più efficace. Per garantire una maggiore efficacia dei controlli è necessario prevedere anche un sistema sanzionatorio per gli enti erogatori della formazione inadeguati e sprovvisti di competenze specifiche; attualmente, infatti, la normativa vigente non prevede sanzioni per gli enti erogatori, ma unicamente per il datore di lavoro appaltatore dei corsi per i propri lavoratori. A questo proposito, si veda la Nota nell’allegato.
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Fonte: CIIP
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