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Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014 (salute e sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento)
Contesto e finalità della circolare
La pubblicazione del decreto 22 luglio 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute(1) (d’ora in poi “decreto”), identifica le particolari modalità di applicazione della normativa prevenzionistica agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento(2) (e alle manifestazioni fieristiche), rispondendo alle peculiari esigenze delle attività di riferimento.
Ciò in quanto le disposizioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori pensate per settori “standard” (quali, innanzitutto, l’edilizia) e vigenti indifferentemente per ogni luogo di lavoro, sono
scarsamente applicabili ad attività con autonome dinamiche e assai specifiche procedure operative.
Questo vale innanzitutto per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e d’intrattenimento, dove è ben difficile trovarsi di fronte ad un “tipico” luogo di lavoro – corrispondente, per esempio, al modello della manifattura o anche del cantiere ove si svolgono attività edili o di ingegneria civile – e dove si utilizzano procedure derivanti quasi esclusivamente dall’esperienza maturata in diversi anni di attività, la quale spesso prescinde dal dato normativo pur, nella sostanza, rispettandolo.
Il Legislatore ha dimostrato di tener conto delle difficoltà alle quali si è appena fatto cenno per affrontarle, per quanto parzialmente, in un decreto ad hoc(3). In relazione a tale novità, il presente documento intende quindi fornire agli operatori del settore dello spettacolo chiarimenti e indicazioni al fine di garantire una gestione della salute e sicurezza che tuteli i lavoratori, tenga conto delle esigenze operative e sia coerente con quanto stabilito dal decreto.
(1) Il decreto, anche detto “palchi e fiere”, è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 183, dell’8 agosto 2014, con successivi chiarimenti forniti dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 35 del 24/12/2014
(2) Il decreto, rispetto alla norma di legge di cui costituisce attuazione (contenuta nel ”decreto del fare”), specifica che le regole qui oggetto di illustrazione trovano applicazione anche alle manifestazioni di “intrattenimento”, quali, ad esempio, manifestazioni politiche, convention aziendali, sindacali, sportive e religiose (sempre che prevedano gli allestimenti di cui al decreto).
(3) Dapprima con apposita previsione introdotta al decreto legislativo n. 81/2008 dal “decreto del fare” (Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - GU n.144 del 21-06-2013 - SO n. 50, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20.08.2013 in S.O. n. 63) e, quindi, con il decreto 22 Luglio 2014.
Fonte: Assomucia / AS Regione Lombardia
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