~ 2000 / 2026 ~
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ID 25822 | 23.03.2026
Questa check-list mostra come datori di lavoro possono prevenire e combattere le molestie sessuali in seno all’azienda.
Il datore di lavoro, in primo luogo deve attuare misure di prevenzione e un atteggiamento univoco da parte della direzione.
Le molestie sessuali assumono molte forme. Si manifestano in qualsiasi comportamento di carattere sessuale o sessista che, per una delle parti, risulta indesiderato e lesivo della dignità personale.
Le molestie possono verificarsi durante il lavoro, ma anche al di fuori del normale orario di lavoro, per esempio in occasione di eventi aziendali, viaggi di lavoro e altre attività connesse al rapporto di lavoro.
A molestare possono essere collaboratrici e collaboratori, superiori, dipendenti di aziende partner o clienti.
I pericoli principali sono:
- la violazione dell’integrità psichica e fisica della persona molestata e le conseguenze per la sua salute
- il pregiudizio per il clima lavorativo e il rendimento
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Nei luoghi di lavoro le molestie sessuali possono assumere varie forme, p. es.:
- insinuazioni e commenti equivoci sull’aspetto esteriore di collaboratrici e collaboratori;
- osservazioni e barzellette sulle caratteristiche sessuali, il comportamento sessuale e l’orientamento sessuale o l’identità di genere di collaboratrici e collaboratori;
- presentazione, affissione o esposizione di materiale pornografico o di foto di nudo nei luoghi di lavoro;
- le collaboratrici e i collaboratori ricevono inviti indesiderati con un chiaro intento oppure telefonate, e-mail, SMS o messaggi sui social media indesiderati con battute o commenti osceni o sprezzanti, immagini, filmati a contenuto sessuale o sessista;
- contatti fisici indesiderati;
- episodi di molestia a danno di collaboratrici e collaboratori dentro o fuori l’azienda;
- avances abbinate alla promessa di vantaggi o alla minaccia di svantaggi;
- sul posto di lavoro possono nascere relazioni sentimentali, ma se degenerano rischiano di portare a molestie sessuali;
- atti sessuali, coazione sessuale o violenza carnale.
Per giudicare se il comportamento osservato rappresenti un innocente flirt, l’inizio di una relazione sentimentale oppure un caso di molestie sessuali esiste una regola semplice: determinante non è l’intenzione della persona che molesta, bensì il modo in cui il suo comportamento è recepito dalla persona molestata, ossia se questa lo avverte come desiderato o indesiderato.
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Segreteria di Stato dell'economia SECO / CH
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024