Slide background




Procedure standardizzate aziende fino a 50 addetti: note e commenti

ID 6759 | | Visite: 27534 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6759

Procedure standardizzate 50 addetti

Procedure standardizzate aziende fino a 50 addetti: note e commenti

Scheda 07.09.2018

La scheda allegata illustrata la possibilità legislativa di utilizzare le Procedure Standardizzate per la Valutazioni dei rischi nelle imprese fino a 50 addetti in alternativa al DVR e a quali condizioni, in fondo al Documento le FAQ MISE sulle Procedure Standardizzate del 31.05.2013.

Le Procedure Standardizzate sono un "Documento semplificato e già strutturato" per la valutazione dei rischi per i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori o che ccupano fino a 50 lavoratori (condizionato) di cui al Decreto Interministeriale 30.11.2012.

Le Procedure Standardizzate, quindi, possono essere utilizzate anche per la Valutazione dei Rischi per imprese che occupano fino a 50 lavoratori, salvo esclusioni di cui all'Art. 29 comma 7 del D.Lgs. 81/2008.

Imprese che occupano fino a 50 lavoratori - Procedure Standardizzate

Le esclusioni sono indicate all'Art. 29 c. 7 del D.Lgs. 81/2008:
...
Art. 29.
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
...
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (1) i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f)....[...]
...
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

Si suddividono i commenti in 1 e 2.

1. Attività dove non si possono applicare le procedure standardizzate anche se addetti ≤ 50

Art. 7 c. a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
...
Art. 31.
Servizio di prevenzione e protezione
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
...
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; (inteso come industrie estrattive?)
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. (inteso come strutture di ricovero...?)

2. Attività dove non si possono applicare le procedure standardizzate anche se addetti ≤ 50

Art. 7 c. b) Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto

Precisazini in ordine al punto 2

In ordine a quanto riportato all'Art. 7 c. b è stata data risposta dalla CCP a domanda del CNI e pubblicata con l'Interpello n. 14 del 24/10/2013 su cosa si intenda per "non esposizione a rischi chimici": in estrema sintesi, è possibile utilizzare le Procedure Standardizzate quando vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.

Nell'Interpello infatti si precisa infatti che se in una azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico, inteso come  “Art. 224...se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230”, allora è possibile utilizzare le Procedure Standardizzate (analogo per il rischio biologico).

Non vi sono precisazioni su:
- atmosfere esplosive (chiaro luoghi ATEX)
- cancerogeni mutageni (chiaro)
- connessi all'esposizione ad amianto (da precisare, eventuali deroghe per attività ESEDI?)

Ovviamente le condizioni devono essere tutte verificate, nessuno dei rischi elencati deve essere presente.

Interpello n. 14 del 24/10/2013

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” e il cui rischio biologico sia risultato “non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori”. Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato “non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori” e il cui rischio biologico sia risultato “evidenzia rischi per la salute dei lavoratori” non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.

L’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 prevede che “i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f)”. Il successivo comma 7, lett. b), specifica che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto”.
L’art. 223, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone al datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28, del citato decreto, di determinare “preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro” e di valutare “anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti”.
L’art. 271, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 “tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative”. 

Re_

L’art. 224, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che “se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230”.

Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. 81/2008), il datore di lavoro di un’impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f., del D.Lgs. 81/2008. Vista l’analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.
Resta inteso che, qualora dall’esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate. 

(1) Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (art. 32, c. 1, lett. b), dispone la modifica dell'art. 29, commi 5 e 6 e aggiunge i commi 6-ter e 6-quater.
Il comma 2 dell'art. 32 dispone che il decreto di cui al comma 6 ter venga adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Procedure standardizzate aziende fino a 50 addetti 00
Tabella riepilogativa 
PS: Procedure Standardizzate
DVR: Documento di Valutazione dei Rischi

(1) [...]

(2) (Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità), previste dal D.Lgs. 81/2008 Art. 249 c. 2, per le quali sono esentati determinati obblighi del D.Lgs. 81/2008 relativi all'amianto.

Vedi il Prodotto Certifico Procedure Standardizzate



Certifico Procedure Standardizzate

Prodotto/Linea guida per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le Procedure Standardizzate, per le piccole aziende con un numero di addetti inferiore a 10 di cui al Decreto Interministeriale 30.11.2012

Le Procedure Standardizzate possono essere utilizzate anche per la Valutazione dei Rischi per imprese che occupano fino a 50 lavoratori, salvo esclusioni di cui All'Art. 29 comma 7 del D.Lgs. 81/2008.

Il prodotto è completato da 72 Check List per l’individuazione dei pericoli da inserire nel DVR, estratte dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e da altra legislazione correlata.

Vedi Prodotto

Certifico Srl – IT
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Procedure standardizzate aziende fino a 50 addetti - Note e commenti Rev. 00 2018.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2018
185 kB 389

Tags: Sicurezza lavoro Procedure Standardizzate Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Mar 22, 2024 105

Decreto ministeriale 18 marzo 2024 n. 47

Decreto ministeriale 18 marzo 2024 n. 47 ID 21550 | 22.03.2024 DM MLPS 18 marzo 2024 n. 47 - Aggiornamento composizione Commissione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione di cui al decreto del MLPS di concerto con Min. salute, del 9 agosto 2022 ... Articolo unico… Leggi tutto
Cantieri archeologici tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale
Mar 22, 2024 109

Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale

Sicurezza & Archeologia - Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale ID 21549 | 22.03.2024 / In allegato Il settore dedicato alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico e artistico è caratterizzato da addetti e operatori altamente specializzati, per i quali… Leggi tutto

Più letti Sicurezza