Impianti fotovoltaici e prevenzione incendi
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Impianti fotovoltaici e prevenzione incendi / Sett. 2022
ID 4862 | Rev. 1.0 del 24.09.2022 | Documento completo in allegato
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, ma possono specificarsi i casi:
- l'installazione di un FV in attività soggette esistenti - può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio (Art. 4 comma 6 D.P.R. 151/2011)
- installazione di un FV a servizio di una nuova attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi - Richiesta CPI (Art. 3. Valutazione dei progetti - SCIA D.P.R. 151/201 per l'attività soggetta, installazione dell'impianto FV in accordo con le Linee guida 2012: Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012)
- Con il Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144 (GU n.223 del 23.09.2022), all'Art. 16 Procedure di prevenzione incendi, è stabilito che, a seguito dell'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la pronuncia sulla valutazione documentazione completa progetto, se necessaria dopo l’installazione, i termini sono ridotti da 60 a 30 giorni fino al 31 dicembre 2024.
Vedi Documento
- Documento VVF V. 4.2 2022 (Ing. Malizia)
In via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.
L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di:
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
- rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento).
L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
TIMELINE NORMATIVA
2010
La prima linea guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è relativa la 2010 (Nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010)
Installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco di cui alla nota del 26 marzo 2010 (Nota DCPREV prot. n. 12563 del 2 settembre 2010)
2011
Richiesta di chiarimenti in merito alla sicurezza delle operazioni di soccorso in presenza di impianti fotovoltaici (Nota prot EM 622/867 del 18/02/2011)
Stabilite procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco
2012
Aggiornata la linea guida 2010 per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, redatte da un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore elettrico ed approvata recentemente dal C.C.T.S. (Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012)
La linea guida recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici.
La presente guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010.
2012
Richiesti chiarimenti nella nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012" (Nota DCPREV prot. n. 6334 del 4 maggio 2012)
"Con riferimento all'oggetto, pervengono alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica numerosi quesiti e richieste di chiarimenti da parte delle strutture periferiche del Corpo, di associazioni di categoria e di liberi professionisti.
Con la presente si intende chiarire che la guida in oggetto rappresenta uno strumento di indirizzo non limitativo delle scelte progettuali e individua alcune soluzioni utili al perseguimento dagli obiettivi di sicurezza dettati all'allegato I, punto 2 al regolamento (Ue) n. 305/2011 del 9 marzo 2011.
Altre soluzioni utili al perseguimento dei richiamati obiettivi possono essere individuate mediante lo strumento della valutazione dei rischi.
Nella tabella riportata in allegato alla presente sono evidenziati i chiarimenti alla guida ritenuti opportuni."
Allegato
Tabella di chiarimento alla nota prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012
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Chiarimenti sulla valutazione dell’aggravio di rischio correlata alla installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta (Nota DCPREV prot. n. 12678 del 28/10/2014).
Installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto CPI
Nota DCPREV prot. n. 12678 del 28/10/2014
Sempre tenendo conto delle note ministeriali n. 1324 del 7/02/2012 e n. 6334 del 4/05/2012:
- L’installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e pertanto devono essere attivate le procedure di cui all’art.4, comma 6, del DPR 151/2011.
Le indicazioni di cui alla nota ministeriale n. 6334 del 4/05/2012 forniscono gli elementi di valutazione volti a stabilire se la modifica comporti o meno aggravio del rischio.
DPR n. 151/2011 Art. 3 Valutazione dei Progetti Comma 1: Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette di categorie B e C, devono richiedere al Comando provinciale VVF l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Art. 4 - Controlli di prevenzione incendi |
- La valutazione di cui al punto precedente deve essere effettuata anche in caso di impianto fotovoltaico progettato secondo la linea guida allegata alla nota ministeriale n. 1324 del 7/02/2012. Si ritiene peraltro che tale valutazione non debba ottenere l’assenso preliminare del Comando, in quanto non previsto nel regolamento di prevenzione incendi.
- Le procedure da attuare in esito alla suddetta valutazione sono chiaramente individuate nella citata nota di chiarimento.
- Le considerazioni svolte si riferiscono ad impianti incorporati, indipendentemente dalle modalità di utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (in concorso o in alternativa a quella fornita dalla rete di distribuzione pubblica).
Aggravio condizioni di sicurezza
In caso di aggravio attività categoria B o C
Ed in coerenza con quanto già chiarito nella nota n. 6334 del 04/05/2012, “solo nel caso in cui dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria B o C, dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, dovranno essere attivate le procedure previste dall’art. 3 del DPR 151/2011”.
DPR n. 151/2011 Art. 3 - Valutazione dei progetti 1.Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. (...)
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In caso di non aggravio attività categoria A, B e C Per “le attività di categoria A, e per quelle di categoria B e C, per le quali a valle della valutazione del rischio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, si può procedere agli adempimenti di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, in linea con quanto stabilito anche all’art. 4 comma 7 del D.M. 07/08/2012”.
DPR n. 151/2011 Art. 4 - Controlli di prevenzione incendi 1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. (...) |
Norme tecniche
CEI 82-25:2022 / Guida alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica
Parte 1: Generalità - Acronimi, Definizioni e Principali Leggi, Deliberazioni e Norme
Classificazione CEI: 82-25
Data pubblicazione: 08.2022
Questo documento costituisce la Parte 1 della Guida Tecnica CEI 82-25 “Guida alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica” che è composta dalle seguenti parti:
- Parte 1: Generalità - Acronimi, Definizioni e Principali Leggi, Deliberazioni e Norme;
- Parte 2: I moduli fotovoltaici;
- Parte 3: BOS dell’impianto FV;
- Parte 4: Progettazione;
- Parte 5: Installazione;
- Parte 6: Monitoraggio, gestione e manutenzione.
Lo scopo della presente Guida è di fornire le generalità riguardanti la trattazione Normativa di componenti e sistemi di generazione fotovoltaica (o impianti fotovoltaici), contenuta nelle varie Parti della Guida.
La Guida si applica ai sistemi di generazione fotovoltaica destinati a operare in parallelo alla rete del distributore di Media e Bassa tensione, tenendo conto delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni contenute nelle Norme CEI, UNI e nei documenti CENELEC e IEC pertinenti; tratta impianti fotovoltaici fissi e a inseguimento solare, anche con concentrazione dei raggi solari.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Guida CEI 82-25:2010-09.
- Documento VVF V. 4.2 2022 (Ing. Malizia)
- Documento VVF V. 3.0 2018 (Ing. Malizia)
- Documento VVF V. 2.0 2012 (Ing. Malizia)
Impianti fotovoltaici - Normativa di Prevenzione Incendi
- Nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010
Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici.
- Nota DCPREV prot. n. 12563 del 2 settembre 2010
Installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco di cui alla nota del 26 marzo 2010.
- Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012
Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012.
- Nota DCPREV prot. n. 6334 del 4 maggio 2012:
Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012".
Quesiti
- Nota prot EM 622/867 del 18/02/2011
Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco
- Nota DCPREV prot. n. 12678 del 28/10/2014
Quesito su impianti fotovoltaici.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 24.09.2022 | Documento Esame progetto 2022 Documento VVF V. 4.2 2022 CEI 82-25:2022 |
Certifico Srl |
0.0 | 13.04.2019 | --- | Certifico Srl |
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Impianti fotovoltaici e Prevenzione Incendi Rev. 1.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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