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Piano della viabilità aziendale

ID 4771 | | Visite: 106222 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/4771

Piano della viabilità aziendale / Update Novembre 2022

ID 4771 | Rev. 3.0 2022 del 04.11.2022 / Documento completo allegato

Documento sulla normativa di sicurezza e la strutturazione di un piano di viabilità aziendale in accordo con D.Lgs. 81/2008 Titolo II e V, aggiornato alle nuove norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 relative alle installazione di protezioni antiurto in ambito industriale.

Rev. 3.0 del 04.11.2022

- Aggiunto Capitolo 3 - Protezioni antiurto in ambito industriale (UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022)
- Inseriti link normativi: www.tussl.it

Premessa

Per viabilità aziendale si intende tutto ciò che è connesso con lo spostamento delle persone, dei mezzi di trasporto, delle materie prime e dei prodotti all'interno degli spazi aziendali, siano questi reparti chiusi o aree esterne. 

La tendenza è spesso quella di considerare la sicurezza della viabilità interna solo per gli aspetti che riguardano il trasporto o l’esodo in caso d’emergenza; la viabilità generale viene invece spesso vissuta come un problema complementare, difficilmente gestibile per il suo carattere precario e dinamicamente variabile in base a diversi fattori contingenti quali le possibili interferenze causate da ditte esterne (fornitori e manutentori) la varietà e molteplicità dei percorsi e degli stazionamenti dei mezzi di trasporto interni ed esterni, dei pedoni, etc. Bisogna invece puntare ad un organizzazione che consideri importante anche il problema della viabilità come una possibile causa di incidenti importanti per investimento nelle aziende.

Occorre quindi affrontare in modo organico il problema della viabilità di un insediamento gestendola in maniera meno disorganizzata con disposizioni e regole certe definite dall’azienda:

1. Semplificare e ridurre il più possibile i flussi dei prodotti, basandosi sul layout aziendale e limitare al massimo le operazioni di trasporto interno, anche utilizzando, dove possibile, dei sistemi automatici d’avanzamento dei prodotti, quali, ad esempio, i nastri trasportatori.

2. Riunire in un unico blocco, se possibile, gli spogliatoi, i servizi igienici, i lavabo, le docce ed i locali di riposo: una razionale dislocazione dei servizi igienico-assistenziali permette di realizzare delle strutture complete, agevoli da gestire limitando così le necessità di transito dei pedoni all’esterno dei fabbricati.

3. Qualora vi fossero due accessi stradali è buona regola optare per il senso unico nei piazzali esterni con dedicando un accesso all’entrata e l’altro all’uscita; in questo modo si dimezza automaticamente il rischio di investimento da camion e carrelli.

Deve essere data la massima diffusione di quanto definito a tutti i lavoratori, fornitori e visitatori, relativamente a quali siano le regole di viabilità che vigono in azienda.

Gli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel D.Lgs. 81/08 sono disciplinati dal Titolo V "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro", in particolare:

1. Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

2. Allegati da XXIV a XXXII

3. Decreto MLPS 22 gennaio 2019

1. L'Art. 163 del D. Lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro

Art. 163 Obblighi del datore di lavoro
[...]

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII.

Affrontando quindi il tema della segnaletica orizzontale il D.Lgs. 81/08 lascia libertà al datore di lavoro di impiegare soluzioni di comprovata validità oppure, "se del caso", fare riferimento alla legislazione vigente per la regolazione del traffico stradale.

Quindi il datore di lavoro avrà la possibilità di utilizzare questi tre strumenti:

1. le prescrizioni dell'All. XXVIII
2. le norme di buona tecnica (*)
3. la segnaletica prevista per la circolazione stradale.

Possibili strumenti normativi per la segnaletica orizzontale

Fig. 1. Possibili strumenti normativi per la segnaletica orizzontale

(*) Le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 sono “buona tecnica” per la progettazione di determinati requisiti per i luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 ed i requisiti all’Art. 63 D.Lgs. 81/2008

Si può quindi ritenere valida qualsiasi soluzione che, partendo dai presupposti dell'Art. 163 e dell'All. XXVIII, si riveli valida ed efficace, anche in funzione del rischio da prevenire. La consultazione di norme di buona tecnica, anche straniere, o del Codice della Strada può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari e garantire una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro. La segnaletica dovrà in ogni caso essere oggetto di idonea manutenzione e rifacimento ove necessario, anche per esempio a causa dell'usura del tempo e del passaggio dei mezzi.

Il Codice della Strada

Il campo di applicazione del decreto non coinvolge la segnaletica impiegata per la circolazione stradale, ed è per questo motivo che si può escludere quanto prescritto per la definizione della segnaletica orizzontale aziendale dagli obblighi del Codice della Strada e dai relativi regolamenti di attuazione.

Si tenga presente che il Codice della Strada regolamenta la circolazione di mezzi su una rete stradale che coinvolge differenti velocità di percorrenza e la cui segnaletica deve essere uniforme per consentire a tutti i conducenti una corretta conduzione del mezzo e un'adeguata percezione del significato del segnale.

Altresì espresso rimando alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo è prevista dall'Art. 163 c.3:

Art. 163 c. 3
Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII.
...
ALLEGATO XXVIII
Prescrizioni per la segnalazione dl ostacoli e dl punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione.


La segnaletica (e le dimensioni) previste dal Codice della Strada, può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari, esempio:

- aree esterne,
- piazzali,
- accessi esterni

in modo che sia garantita una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro pertinenti l'area aziendale.

2. Il Progetto del Piano della viabilità aziendale 

Il Piano della viabilità aziendale va progettato e definito in forma scritta, e deve definire le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e stabilire le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto mezzi di trasporto interni ed esterni (traspallet, auto, camion, ecc.) e dei lavoratori/pedoni.

Il piano deve prevedere in particolare:

- lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione deve essere da evitare buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e del carico; 
- inoltre va tenuto costantemente pulito da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il transito di persone e mezzi;
- adottare una chiara segnaletica che permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale, la disposizione dei luoghi e degli spazi e l’organizzazione complessiva della circolazione interna; 
- prevedere la separazione delle corsie di marcia, evidenziando con strisce e pittogrammi i luoghi di stoccaggio delle merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni;
- realizzare la segnaletica orizzontale con materiali antisdrucciolevoli e ben visibili;
- evidenziare gli attraversamenti pedonali, gli STOP, eventuali pericoli particolari (divieti di attraversamento), ostacoli fissi ecc.

Si rammenta che la segnaletica specie quella orizzontale è soggetta ad usura, va tenuta in regolare manutenzione al fine di garantire la sua efficienza nel tempo; è bene che la periodicità del controllo e del ripristino sia definita da apposito programma, facente parte integrale del piano della viabilità.

E' importante informare i lavoratori del contenuto del piano di circolazione interna aziendale e vigilare sul rispetto concreto delle procedure di sicurezza. A questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente (es. un preposto/capo magazziniere). Nel caso d’inottemperanza del rispetto delle norme di circolazione vigenti all’interno dell’azienda, prendere provvedimenti, quali, ad esempio, richiami verbali e scritti, sospensioni temporanee o definitive ad accedere in azienda da parte di imprese esterne.

Tali provvedimenti vanno presi in caso di:

- velocità eccessiva dei carrelli e dei veicoli;
- condurre i carrelli senza la necessaria visibilità;
- mancato rispetto della segnaletica e delle precedenze;
- parcheggio “selvaggio” dei veicoli, soprattutto se questo avviene in corrispondenza delle uscite d’emergenza;
- deposito “caotico” dei materiali al di fuori delle aree previste, soprattutto quando questo costituisce intralcio alla viabilità e pericolo per i lavoratori in caso di caduta dei materiali stoccati in altezza sui posti di lavoro e di passaggio;
- transito dei pedoni e dei mezzi al di fuori delle zone previste e prescritte;
- condotta dei mezzi d’opera e di trasporto senza permessi, autorizzazioni e formazione specifica;
- trasporto di persone su veicoli non autorizzati.

2.1 Segnaletica orizzontale e verticale

2.1.1 Segnaletica orizzontale

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le vie di circolazione dei veicoli debbano essere chiaramente segnalate con strisce continue chiaramente visibili.

La realizzazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare ed eventuali ostacoli, nonché prestare particolarmente attenzione alla presenza di pedoni.

Tutta la segnaletica deve essere idoneamente mantenuta nel tempo attraverso pulizia o rifacimento e deve essere aggiornata in caso di variazione di layout.


Fig. 2. Segnalazioni orizzontali pavimento

2.1.3. Percorsi interni di circolazione per carrelli e pedoni

Le dimensioni seguenti, dettate da indicazioni di costruttori di carrelli, (Vedi a seguire Progetto SicuraMente 2013), sono consigliate per la realizzazione della segnaletica orizzontale delle vie di circolazione al fine di garantire una normale viabilità, evitare interferenze con pedoni ed altri mezzi e consentire manovre in sicurezza:

- Vie a senso unico: larghezza del carrello o del carico trasportato (la più grande delle due) aumentata di 1 metro
- Vie a doppio senso di marcia: larghezza dei due carrelli o dei due carichi trasportati (la più grande tra le due) aumentata di 1,40 metri
- Corsia per il transito di persone, (qualora prevista): larghezza per il transito in sicurezza 80 cm - 1 metro
- Prevedere dei punti di attraversamento pedonale nelle vie di circolazione dei carrelli
- Strisce di delimitazione delle vie di transito: di colore ben visibile (preferibilmente bianco o giallo) e una larghezza di circa 8 - 10 cm.
- Altezza di passaggio della via di circolazione: altezza massima del carrello o del suo carico trasportabile, aumentata di una misura di sicurezza pari, almeno, a 30 centimetri.

Dimensioni delle vie di circolazione interne aziendali (Fonte SUVA)

Dimensioni delle vie di circolazione interne aziendali  Fonte SUVA
...

2.1.4 Segnaletica verticale

Nei reparti e nelle aree esterne dove transitano i carrelli elevatori deve essere predisposta una specifica cartellonistica di sicurezza per segnalare i rischi legati alla presenza e circolazione del mezzo, gli obblighi relativi all'uso in sicurezza e i divieti. Ecco i segnali obbligatori:

fig. 1
carrelli in movimento
fig. 2
carrelli a passo d'uomo
fig. 3
divieto di sostare
o passare sotto le forche
di un carrello elevatore
fig. 4
divieto passaggio carrelli

Eventuali punti critici delle vie di transito potranno essere segnalate, come detto, secondo le regole del Codice della Strada.

2.1.5 Parcheggi

I parcheggi devono essere perfettamente identificati e ben visibili. In base al D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), per quanto riguarda le dimensioni dei posti individuali, «Lo stallo minimo per la sosta in superfici assegnato alle automobili, libero da ingombri deve avere le dimensioni di 4,50 x 2,30m», anche se in base alle norme di buona pratica l’ingombro convenzionale standard è pari a 2,50 x 5,00 m. Per ciò che concerne i posti riservati ai disabili, l'art.10 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 prevede una larghezza minima non inferiore a 3,20 m e una lunghezza non inferiore a 6 m. Essi devono essere segnalati orizzontalmente da strisce di delimitazione gialle di larghezza 12 cm e contrassegnati dall’apposito simbolo (come da Regolamento di attuazione del Codice della Strada, art. 149 - Art. 40 . Cod. str.).

2.1.6 Zone pedonali

La segnaletica delle zone pedonali consente di controllare il flusso pedonale, l’accesso alle zone a traffico limitato e le zone vietate al personale e al pubblico. Prima di installare una segnaletica orizzontale, è importante identificare le aree pedonali e le zone riservate ai veicoli.

Campagna SicuraMente 2013 (progetto terminato)



La campagna SicuraMente (2013), sostenuta da, JungheinrichLindeOM Still e Toyota per promuovere la sicurezza in magazzino, propone una breve guida per verificare la segnaletica corretta da installare in magazzino per circolare in sicurezza con i carrelli elevatori.

Occorre distinguere innanzitutto tra segnaletica orizzontale e verticale

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le vie di circolazione dei veicoli debbano essere chiaramente segnalate con strisce continue chiaramente visibili. La realizzazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare ed eventuali ostacoli, nonché prestare particolarmente attenzione alla presenza di pedoni.

Tutta la segnaletica deve essere idoneamente mantenuta nel tempo attraverso pulizia o rifacimento e deve essere aggiornata in caso di variazione di layout.

Ecco le dimensioni consigliate per la realizzazione della segnaletica orizzontale delle vie di circolazione al fine di garantire una normale viabilità, evitare interferenze con pedoni ed altri mezzi e consentire manovre in sicurezza:

- Vie a senso unico: larghezza del carrello o del carico trasportato (la più grande delle due) aumentata di 1 metro
- Vie a doppio senso di marcia: larghezza dei due carrelli o dei due carichi trasportati (la più grande tra le due) aumentata di 1,40 metri
- Corsia per il transito di persone, (qualora prevista): larghezza per il transito in sicurezza 80 cm / 1 metro
- Prevedere dei punti di attraversamento pedonale nelle vie di circolazione dei carrelli
- Strisce di delimitazione delle vie di transito: di colore ben visibile (preferibilmente bianco o giallo) e una larghezza di circa 8 – 10 cm.
- Altezza di passaggio della via di circolazione: altezza massima del carrello o del suo carico trasportabile, aumentata di una misura di sicurezza pari, almeno, a 30 centimetri.

Per quanto riguarda  la segnaletica verticale, nei reparti e nelle aree esterne dove transitano i carrelli elevatori deve essere predisposta una specifica cartellonistica di sicurezza per segnalare i rischi legati alla presenza e circolazione del mezzo, gli obblighi relativi all’uso in sicurezza e i divieti. i segnali obbligatori riguardano i carrelli in movimento, i carrelli a passo d’uomo, il divieto di sostare o passare sotto le forche di un carrello elevatore. Eventuali punti critici delle vie di transito devono essere segnalati secondo le regole del traffico stradale.

3. Protezioni antiurto in ambito industriale

Pubblicate il 13 ottobre 2022, le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 relative alle protezioni antiurto in ambito industriale. Si tratta delle prime norme UNI, molto attese, relative alla sicurezza nelle zone di movimentazione industriale e viabilità dei luoghi di lavoro.
________

Le norme hanno lo scopo di fornire:

- ai fabbricanti di protezioni antiurto in ambito industriale metodi di prova e criteri per la classificazione, ed
- agli operatori della sicurezza in azienda criteri di scelta ed installazioni in ambito industriale.

UNI, attraverso il lavoro del GL 70 della Commissione Sicurezza, ha pubblicato in data 13 ottobre 2022 le due norme (già Progetto UNI1605398 e Progetto UNI1604054):

1. UNI/TS 11886-1:2022Protezioni antiurto in ambito industriale – Parte 1: Metodi di prova e criteri per la classificazione – TS: Specifica Tecnica
2. UNI/TR 11886-2:2022Protezioni antiurto in ambito industriale – Parte 2: Criteri di scelta – TR: Rapporto Tecnico

La UNI/TR 11886-2:2022, in particolare, detta i criteri di scelta ed installazione, in ambito industriale e in luoghi particolarmente a rischio, di protezioni antiurto atte ad evitare che mezzi e pedoni possano entrare in zone o aree pericolose o non di loro competenza, tale da migliorare e garantire la sicurezza nelle zone di movimentazione e viabilità.

Le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 sono “buona tecnica” per la progettazione di determinati requisiti per i luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 ed i requisiti all’Art. 63 D.Lgs. 81/2008:

Art. 62 Definizioni
….si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

E per i requisiti di cui Art. 63 (Allegato IV)

Art. 63 Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV

In particolare all’Allegato IV:

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

3.1 UNI/TS 11886-1:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale: metodi di prova e criteri per la classificazione

UNI/TS 11886-1:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 1: Metodi di prova e criteri per la classificazione

La specifica tecnica definisce le modalità di prova e i criteri per la classificazione energetica e di ingombro operativo, tramite velocità e massa di prova, delle protezioni antiurto in ambito industriale.

Estratto rielaborato

3. Definizioni

[…]

3.6 Protezione antiurto: Dispositivo progettato per il contenimento dell’urto di mezzi di movimentazione merci, posto a protezione delle attrezzature di lavoro e/o delle infrastrutture aziendali e/o delle aree di passaggio pedonale e/o delle postazioni di lavoro.

Nota 1 La funzione della protezione sntiurto è di contenere l’urto accidentale del mezzo. Annullando o diminuendo la severità dell’impatto, assorbendo e dissipando l’energia d’urto prodotta durante l’impatto contro la protezione.

Nota 2 Le protezioni antiurto si differenziano in tre tipologie: protezione antiurto continua / vedere punto 3.61), protezione antiurto puntuale (vedere punto 3.6.2) e sistema di protezione antiurto (vedere punto 3.6.3).

3.6.1 Protezione antiurto continua: Protezione antiurto (vedere punto 3.6) la cui maggiore suoerficie protettiva si sviluppa in orizzontale, rispetto al piano di ancoraggio, per la protezione di perimetri.

Nota Esempio di protezione antiurto sono illustrati in figura 3.

Piano della viabilit  Immagini Figura 1 UNI TS 11886 1 2022

Legenda
a) Protezione antiurto continua cilindrica a fissaggio interno;
b) Protezione antiurto continua cilindrica a fissaggi esterni;
c) Protezione antiurto continua sagomata a fissaggio interni.
Fig. 3 - Esempio di protezione antiurto continua

3.6.2 Protezione antiurto puntuale: Protezione antiurto (vedere punto 3.6), la cui superficie protettiva si sviluppa in verticale, rispetto al piano di ancoraggio, per la protezione di punti specifici.

Nota Esempio di protezione antiurto puntuale sono illustrati in figura 3.

Piano della viabilit  Immagini Figura 2 UNI TS 11886 1 2022

Legenda
a) Protezione antiurto puntuale a sezione circolare e fissaggio interno;
b) Protezione antiurto puntuale a sezione quadrata a fissaggi esterni;
c) Protezione antiurto puntuale a sezione circolare a fissaggi esterni.
Fig. 4 - Esempi di protezione antiurto puntuale

[...]

3.2 UNI/TR 11886-2 Criteri di scelta: Protezioni antiurto

UNI/TR 11886-2:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 2: Criteri di scelta

Linee guida per la scelta più appropriata delle protezioni antiurto in ambito industriale, sulla base della classificazione definita nella UNI/TS 11886-1:2022.

Il rapporto tecnico UNI/TR 11886-2:2022 definisce le specifiche per la corretta installazione di una protezione antiurto, perchè sia efficacie e garantisca le migliori performance.

Le protezioni antiurto di cui tratta il rapporto tecnico sono progettati per livelli specifici di prestazione, in modo da permette il contenimento dei mezzi di movimentazione che accidentalmente escono dai confini delle zone di movimentazione prescritte.

La gamma dei possibili urti di mezzi di movimentazione a cui può essere soggetta una protezione antiurto è estremamente ampia in termini di velocità, angoli di avvicinamento, tipo di mezzo ed altre condizioni del mezzo e della superficie.

Di conseguenza, nella UNI/TS 11886-1:2022 si definisce un metodo di prova che sia il più conservativo possibile in modo da inglobare la più ampia casistica.

Il rapporto tecnico, invece, si rivolge a tutti gli operatori aziendali, che hanno una responsabilità diretta nella valutazione del rischio e nella pianificazione delle azioni correttive necessarie alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, e che intendono implementare efficacemente la sicurezza passiva in azienda, applicando processi di valutazione dei rischi e di scelta delle protezioni antiurto, con la finalità di proteggere infrastrutture, macchinari e soprattutto i lavoratori, da eventuali incidenti provocati dai mezzi di movimentazione.

______

Estratto rielaborato

1. Criteri di scelta delle protezioni antiurto

La scelta delle protezioni antiurto dovrebbe essere effettuata sulla base delle analisi

seguenti:

- le caratteristiche di viabilità dell’ambiente in cui si vuole intervenire;
- le caratteristiche dei mezzi di movimentazione;
- le caratteristiche dei carichi trasportati;
- la valutazione del rischio su cose e operatori;
- la valutazione dei parametri di efficacia della protezione antiurto;
- la legislazione vigente a cui è assoggettato l’ambiente di lavoro preso in esame.

2. Individuazione della classe energetica della protezione antiurto idonea nell’ambiente di lavoro

2.1 Rilevazione della massa complessiva del mezzo di movimentazione in condizioni di lavoro

Per ogni mezzo di movimentazione utilizzato nell'ambiente di lavoro, la massa complessiva del mezzo di movimentazione è dato dalla sommatoria dei seguenti dati:

a) massa del mezzo di movimentazione;

Nota Nel caso di un mezzo a propulsione elettrica, la massa del mezzo di movimentazione comprende quella della batteria di alimentazione;

b) massa del carico massimo movimentato nell'ambiente di lavoro;
c) massa dell’operatore alla guida del mezzo di movimentazione.

[...]

5. Analisi dimensionale

Una volta definite le classi prestazionali che la protezione antiurto garantisce per assolvere il proprio lavoro in sicurezza, occorre verificare che la protezione sia anche geometricamente idonea a garantire il contenimento del mezzo in caso di impatto.

Per far questo è necessario considerare, fra gli altri, i seguenti casi principali:

- Possibile urto durante la marcia in avanti del mezzo: si dovrebbe scegliere una protezione la cui regione d’urto contenga su di sé la proiezione dell’ingombro del carico movimentato dal mezzo o, almeno, parte di esso, quanto basta per garantirne l’arresto da parte della protezione antiurto nella zona specifica di applicazione.

Nel caso in cui il mezzo viaggi senza carico occorre tenere conto degli ingombri e degli effetti di un eventuale impatto delle forche.

In questa analisi è fondamentale ricordare, come da prescrizioni di legge, che la movimentazione dei carichi avviene sempre mantenendo il carico più in basso possibile, così da limitare quanto più possibile lo sbilanciamento del mezzo e di conseguenza il rischio di ribaltamento o la caduta del carico.

- Possibile urto durante la retromarcia del mezzo: occorre scegliere una protezione antiurto la cui regione d’urto sia sufficiente per permettere l’arresto del mezzo evitando che il mezzo (o parti di esso) oltrepassi la protezione antiurto durante e dopo l'urto.

In entrambe le analisi è utile ricordare che, a parità di altri fattori, e in particolare a parità di barriera, l’ingombro operativo di una protezione antiurto è generalmente tanto più ampio quanto più alta da terra risulta essere la sua regione d’urto, con conseguente maggiore occupazione di spazio utile.

Inoltre potrebbe accadere che l’area da mettere in protezione sia interessata dal passaggio di mezzi di dimensioni e caratteristiche energetiche diverse, in questi casi sarebbe fondamentale scegliere la protezione antiurto in funzione del mezzo di movimentazione più probante per la stessa. In questo modo, si individuerebbero le specifiche fondamentali per la scelta della protezione antiurto che permetta di coprire l’intera casistica dei possibili impatti, offrendo il miglior grado di protezione possibile.

Completato il percorso di scelta della protezione sulla base prestazionale e dimensionale, è opportuno concentrarsi sulla valutazione delle caratteristiche generali costruttive della protezione antiurto, affinché risponda anche alle normative a cui l’ambiente di lavoro preso in esame è assoggettato.

6. Manutenzioni e controlli

É suggerita all'utilizzatore una manutenzione continua per la pulizia e per il controllo della conservazione della colorazione della protezione antiurto.

È inoltre necessario effettuare controlli periodici sullo stato funzionale delle protezioni, e, in ogni caso a seguito di urti.

7. Valutazione della pavimentazione

Un importante parametro, per garantire l’efficace funzionamento di una protezione antiurto, è senza alcun dubbio la pavimentazione sulla quale la protezione stessa è ancorata.

É palese, pertanto, come il sistema di ancoraggio della protezione antiurto dovrebbe essere valutato, considerando la tipologia di pavimentazione su cui è installato.

Si raccomanda di verificare le caratteristiche di resistenza del pavimento nei confronti della scheda tecnica del prodotto come riportata nella UNI/TS 11886-1:2022.

8. Esempi applicativi

Piano della viabilit  Immagini Figura 1 UNI TR 11886 2 2022

Fig. 5 e Fig. 5.1 - Esempio di corrimano per pedoni

[...]

4. Estratto D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 81/2008

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO
...

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I Disposizioni generali 

Art. 161. Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare (*).

(*)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dec. 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019)

Art. 162. Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;

l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art. 163. Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164. Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Capo II Sanzioni

Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sonopuniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a).

L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

...
segue

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Rev. Data Oggetto Autore
3.0 2022 - Aggiunto Capitolo 3 - Protezioni antiurto in ambito industriale (UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022)
- Inseriti link normativi: www.tussl.it
Certifico Srl
2.0 2021 Illuminazione vie di circolazione
Dimensioni delle vie di circolazione interne aziendali (Fonte SUVA)
D.Lgs. 81/2008 allegato IV requisiti dei luoghi di lavoro
Certifico Srl
1.0 2019 Aggiornamento normativo Certifico Srl
0.0 2017 --- Certifico Srl

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