Procedura per la movimentazione dei carichi: operazioni di imbracatura, sollevamento e spostamento
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Procedura per la movimentazione dei carichi: operazioni di imbracatura, sollevamento e spostamento
Procedura concernente l’uso di attrezzature di lavoro che servono alla movimentazione dei carichi, per operazioni di imbracatura, sollevamento e spostamento durante attività di carico e scarico.
E’ rivolta a tutto il personale che effettua sollevamenti di carichi mediante l’utilizzo di attrezzature atte al sollevamento ed alla movimentazione.
1. PREMESSA
La procedura si applica a tutti gli operatori che, all’interno dello stabilimento produttivo, sono addetti alla movimentazione dei carichi mediante attrezzature adibite allo scopo.
La finalità è quella di fornire le corrette procedure per operazioni di imbracatura, sollevamento e movimentazione dei carichi e delinea l’uso in sicurezza, manutenzione e verifiche preliminari delle attrezzature di sollevamento.
2 RESPONSABILITÀ
Ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Inoltre i lavoratori devono:
a) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare e ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS;
e) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo dei carrelli elevatori;
f) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
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