Slide background




Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione

ID 14510 | | Visite: 5181 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14510

Rtischi elementi mobili

Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione

ID 14510 | 10.09.2021 / Documento completo allegato

Rischi elementi mobili: è possibile adottare, in determinati contesti, misure di sicurezza alternative alla protezione/segregazione (secondo il D.Lgs. 81/2008).

La recente Sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021) stabilisce fondato il ricorso della condanna del DL per un infortunio del lavoratore addetto ad una macchina curvatubi che frequentemente, per esigenze di lavorazione, doveva rimuovere le protezioni a fotocellule, ma erano previste altre misure sicurezza in tale caso, secondo quanto previsto dal punto 6.5 dell’Allegato V D.Lgs. 81/2008.

La Sentenza di 2° grado impugnata aveva trascurato di valutare le effettive esigenze della lavorazione, che imponevano la sostituzione delle fotocellule di sicurezza con altre misure di riduzione del rischio, individuabili in due elementi: l'esecuzione di lavorazioni specifiche (la curvatura di tubi a base quadrata) e la preparazione (o attrezzamento) della macchina.

Rischi elementi mobili (per effettive esigenze di lavorazione/in estrema ratio)

è possibile valutare, per effettive esigenze di lavorazione, altre misure di riduzione del rischio alternative alla protezione/segregazione (Allegato V D.Lgs. 81/2008 pp. 6.2, 6.5

Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021
...

2.1. Violazione dell'art. 590 cod. pen. e del par. 6.5 dell'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione per l'omessa valutazione del particolare funzionamento bifasico della macchina curvatubi quale motivo principale della temporanea disattivazione delle fotocellule di sicurezza della macchina e della sostituzione con altre misure preventive, in conformità al par. 6.5 Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008.

La sentenza impugnata, pertanto, ha trascurato di valutare le effettive esigenze della lavorazione, che imponevano la sostituzione delle fotocellule di sicurezza con altre misure di riduzione del rischio, individuabili in due elementi: l'esecuzione di lavorazioni specifiche (la curvatura di tubi a base quadrata) e la preparazione (o attrezzamento) della macchina.

La sentenza impugnata si è limitata a considerare lo svolgimento dell'infortunio durante una lavorazione specifica e, solo su questo dato, ha escluso l'impossibilità di una completa segregazione delle aree pericolose.
....
Vedi tutta a seguire o al link Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021

Allegato V D.Lgs. 81/2008

6. Rischi dovuti agli elementi mobili

6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura.

6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.5, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.

6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.

Rischi elementi mobili   01

(*) Il p. 6.4 prevede che nei casi p. 6.2 e p. 6.5 (di natura residuale) occorre:
- un organo di comando di arresto a immediata portata
- un’efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile (se elevata inerzia)

(**) Formazione specifica, Procedure, Segnaletica, ecc
...

Rischi elementi mobili   02

Direttiva 2006/42/CE

1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili

Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.

Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.

Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.
...

...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Rischi elementi mobili Rev. 00 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
262 kB 801

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Cassazione  Penale Sez  4  14 marzo 2024 n  10665
Mar 18, 2024 32

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024 Posizioni di garanzia: fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e utilizzatore/datore di lavoro Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 Anno 2024Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore Dott.… Leggi tutto
La qualit  del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol
Mar 16, 2024 83

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol ID 21519 | 16.03.2024 / INAIL 2011 Il prodotto presenta gli esiti innovativi di un'attività sperimentale condotta, nell'arco di cinque anni, dalla CONTARP in collaborazione con la CSA e con l'ARPA Liguria (Dipartimento di… Leggi tutto
Procedure to certify CFPA E Fire Safety Specialists in Building Design
Mar 13, 2024 76

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design ID 21503 | 13.03.2024 / CFPA-E Guideline No 40:2023 F 1 Introduction The field of fire protection in building design has developed t throughout the world, including Europe. Due to its basis in science, the areas in which fire… Leggi tutto
Nuovi spettri per la visione
Mar 13, 2024 77

Nuovi spettri per la visione

Nuovi spettri per la visione / INAIL 2024 ID 21500 | 13.03.2024 / In allegato Gli spettri di emissione dei “nuovi” sistemi a LED (lampade di illuminazione, monitor, display dei tablet e degli smartphone) sono diversi dagli spettri emessi dai dispositivi “tradizionali” come le lampade ad… Leggi tutto
Mar 13, 2024 205

Decreto interministeriale 11 marzo 2024

Decreto interministeriale 11 marzo 2024 ID 21495 | 13.03.2024 Decreto interministeriale dell'11 marzo 2024 - Ricostituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici agli agenti chimici, ai sensi… Leggi tutto

Più letti Sicurezza