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Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione

ID 14510 | | Visite: 5229 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14510

Rtischi elementi mobili

Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione

ID 14510 | 10.09.2021 / Documento completo allegato

Rischi elementi mobili: è possibile adottare, in determinati contesti, misure di sicurezza alternative alla protezione/segregazione (secondo il D.Lgs. 81/2008).

La recente Sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021) stabilisce fondato il ricorso della condanna del DL per un infortunio del lavoratore addetto ad una macchina curvatubi che frequentemente, per esigenze di lavorazione, doveva rimuovere le protezioni a fotocellule, ma erano previste altre misure sicurezza in tale caso, secondo quanto previsto dal punto 6.5 dell’Allegato V D.Lgs. 81/2008.

La Sentenza di 2° grado impugnata aveva trascurato di valutare le effettive esigenze della lavorazione, che imponevano la sostituzione delle fotocellule di sicurezza con altre misure di riduzione del rischio, individuabili in due elementi: l'esecuzione di lavorazioni specifiche (la curvatura di tubi a base quadrata) e la preparazione (o attrezzamento) della macchina.

Rischi elementi mobili (per effettive esigenze di lavorazione/in estrema ratio)

è possibile valutare, per effettive esigenze di lavorazione, altre misure di riduzione del rischio alternative alla protezione/segregazione (Allegato V D.Lgs. 81/2008 pp. 6.2, 6.5

Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021
...

2.1. Violazione dell'art. 590 cod. pen. e del par. 6.5 dell'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione per l'omessa valutazione del particolare funzionamento bifasico della macchina curvatubi quale motivo principale della temporanea disattivazione delle fotocellule di sicurezza della macchina e della sostituzione con altre misure preventive, in conformità al par. 6.5 Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008.

La sentenza impugnata, pertanto, ha trascurato di valutare le effettive esigenze della lavorazione, che imponevano la sostituzione delle fotocellule di sicurezza con altre misure di riduzione del rischio, individuabili in due elementi: l'esecuzione di lavorazioni specifiche (la curvatura di tubi a base quadrata) e la preparazione (o attrezzamento) della macchina.

La sentenza impugnata si è limitata a considerare lo svolgimento dell'infortunio durante una lavorazione specifica e, solo su questo dato, ha escluso l'impossibilità di una completa segregazione delle aree pericolose.
....
Vedi tutta a seguire o al link Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021

Allegato V D.Lgs. 81/2008

6. Rischi dovuti agli elementi mobili

6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura.

6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.5, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.

6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.

Rischi elementi mobili   01

(*) Il p. 6.4 prevede che nei casi p. 6.2 e p. 6.5 (di natura residuale) occorre:
- un organo di comando di arresto a immediata portata
- un’efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile (se elevata inerzia)

(**) Formazione specifica, Procedure, Segnaletica, ecc
...

Rischi elementi mobili   02

Direttiva 2006/42/CE

1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili

Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.

Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.

Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.
...

...

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro Abbonati Sicurezza

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