Slide background




Documento Sanitario personale DoSP

ID 11031 | | Visite: 9260 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/11031

Documento sanitario personale DoSP

Documento Sanitario personale DoSP / Rev. 2.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 11031 | Rev. 2.0 del 06.01.2023 Documento pdf/doc

A seguito della pubblicazione nella GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si illustrano nel presente documento, il contenuto del Documento sanitario personale (DoSP) di cui all’art. 140 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, contenente i dati relativi alla sorveglianza medica sui lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023

In allegato modello di DoSP in formato .doc compilabile, riservato Abbonati

Update Rev. 2.0 del 06.01.2023

- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023
- Inseriti link normativi http://www.tussl.it

ALLEGATO XXIII Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

Modello di DoSP (Allegato C) e modalità di tenuta

Come riportato al punto 8.3 dell'Allegato XI è consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.

Il modello è valido nel caso di esposizione contemporanea del lavoratore a radiazioni ionizzanti e altri fattori di rischio (Punto 8.1 dell'Allegato XI). Si veda il Decreto 12 luglio 2007 n. 155 per i Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.

Nel caso di “doppia esposizione”, la visita e relativo giudizio d’idoneità per i rischi convenzionali deve essere eseguita da un medico competente, quella per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti di categoria A da un "medico autorizzato" (medico incaricato della sorveglianza medica)

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

Allegato XXIII
...

8. Documento sanitario personale

8.1. Il documento sanitario personale di cui all' art. 140 del presente decreto, valido anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, e' compilato in conformita' al modello allegato C. 

8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito da fogli legati e numerati progressivamente. 

8.3. E' consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.

8.4. Il documento di cui al punto 8.1 e' conservato presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle visite mediche di idoneita' e la trascrizione dei relativi risultati.

...

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 
...
Art. 140 Documento sanitario personale

1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto di radioprotezione.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale è consegnata dal medico autorizzato all’interessato su sua richiesta e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai predetti termini di consegna.
5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, sono stabiliti nell’allegato XXIII. 

...segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.01.2023 D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
0.0 19.08.2020 Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Certifico Srl
0.0 2020 -- Certifico Srl

Collegati

Tags: Sicurezza lavoro Rischio radiazioni ionizzanti Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Automatisiert fahrende Fahrzeuge in betrieblichen Bereichen DGUV 2022
Mar 27, 2023 34

Automatisiert fahrende Fahrzeuge in betrieblichen Bereichen / Veicoli a guida automatizzata in aree aziendali

Automatisiert fahrende Fahrzeuge in betrieblichen Bereichen / Veicoli a guida automatizzata in aree aziendali ID 19322 | 27.03.2023 / In allegato Pubblicata nel marzo del 2022, l’edizione di Fachbereich AKTUELL FBHM-1193 intitolata “Automatisiert fahrende Fahrzeuge in betrieblichen Bereichen”… Leggi tutto
Decreto Direttoriale n  38 del 24 Marzo 2023
Mar 25, 2023 59

Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023

Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023 / Decreto iscrizione O.P.P. Organismo Paritetico Bilaterale ID 19306 | 25.03.2023 Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023 Iscrizione dell’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE - O.P.P. - operante nella provincia di Sondrio per i settori Terziario,… Leggi tutto
FAQ ISIN   STRIMS studi dentistici
Mar 23, 2023 133

FAQ ISIN - Sistema STRIMS strutture sanitarie e studi dentistici e odontoiatrici

FAQ ISIN - Sistema STRIMS strutture sanitarie e studi dentistici e odontoiatrici ID 19294 | 23.03.2023 / In allegato FAQ Dal 31 marzo 2023 anche per le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di… Leggi tutto
Programmi integrati e complessivi per la protezione salute lavoratori
Mar 23, 2023 64

Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori

Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori - definizione e caratteristiche chiave ID 19293 | 23.03.2023 / In allegato Fact Sheet INAIL 2023 In Italia il Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025 richiama la necessità di adottare più efficaci e… Leggi tutto
Piano nazionale Prevenzione 2020 2025
Mar 23, 2023 93

Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025

Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025 ID 19292 | 23.03.2023 Adottato il 6 agosto 2020 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute, da… Leggi tutto
Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro
Mar 23, 2023 74

Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro: evoluzioni e mutamenti nel corso del novecento ID 19291 | 23.03.2023 / In allegato Fact sheet INAIL 2023 Il factsheet offre una panoramica sintetica sui progressivi mutamenti nell’ambito della comunicazione e dell’iconografia in… Leggi tutto

Più letti Sicurezza