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Documento di programmazione della vigilanza per il 2024

ID 21930 | | Visite: 584 | Documenti Sicurezza Organi IstituzionaliPermalink: https://www.certifico.com/id/21930

Documento di programmazione della vigilanza per il 2024

Documento di programmazione della vigilanza per il 2024INL

ID 21930 | 27.05.2024 / In allegato

Per l’anno 2024 le priorità e gli obiettivi della programmazione dell’attività di vigilanza dell’INL trovano fondamento principalmente nel Piano Nazionale di contrasto al Sommerso, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con d.m. n. 221 del 19/12/2022 e aggiornato con d.m. n. 58 del 06/04/2023 (Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025) e nell’esigenza di intensificare gli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’ambito delle azioni previste dal PNS, che rientra tra gli impegni assunti dall’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’obiettivo prioritario dell’INL resta quello di orientare l’attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socioeconomico che danno vita a forme di economia sommersa.

Ciò si realizza anche attraverso sinergie con le altre Autorità e gli altri organi di controllo componenti del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso (costituito con d.m. n. 57 del 06/04/2023) e, per il contrasto dei fenomeni illeciti aventi aspetti transfrontalieri, con l’Autorità Europea del Lavoro (ELA) e con gli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda, invece, la materia della salute e sicurezza sul lavoro, l’INL, nella pienezza dei poteri riconosciuti dalla legge n. 215 del 17/12/2021 di conversione del d.l. n. 146 del 21/10/2021, e a seguito dell’aumento in organico di ispettori tecnici, ha come obiettivo prioritario quello di implementare gli accertamenti volti ad assicurare la corretta applicazione delle misure previste dal d.lgs. n. 81/2008.

L’approccio dell’attività dell’INL in questo contesto è quello della «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa al lavoro, in linea con il Quadro Strategico UE 2021-2027 della Commissione Europea che ha, tra le priorità, quella di migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e la gestione dei cambiamenti del mondo del lavoro legati alla doppia transizione (green e digitale) e all’invecchiamento della popolazione.
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Vigilanza tecnica

Alla luce dell’ampliamento delle funzioni attribuite al personale ispettivo dell’INL e dell’aumento della dotazione organica, la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro si rivolge a tutti i settori produttivi.

Occorre orientare la vigilanza, attraverso un rafforzamento dell’attività di intelligence, da attuare su base regionale, che prenda in considerazione l’analisi del contesto socio-economico del territorio, il contesto socio-occupazionale, le denunce di infortunio e malattie professionali attraverso l’accesso alle banche dati messe a disposizione dall’Inail (flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni), e le risultanze del coordinamento di cui all’art. 7 d.lgs. n. 81/2008.

L’obiettivo primario è quello di garantire il presidio del territorio attraverso la costituzione, negli Uffici territoriali dell’Agenzia, di team specialistici nei diversi settori produttivi rilevanti presenti nella Regione.

Particolare attenzione deve essere posta durante l’attività di vigilanza, all’utilizzo delle macchine, alla loro conformità, agli obblighi imposti dall’art. 70 del d.lgs. n. 81/2008 e alla formazione sull’uso delle stesse. Inoltre, per le macchine rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 17/2010, si avrà cura di inviare le segnalazioni di presunta non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) all’Autorità di Sorveglianza di Mercato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 17/2010.

Per l’edilizia, l’elevata incidenza degli infortuni sul lavoro nel settore rende indispensabile un’azione di controllo mirata sia ai profili tecnici, sia a quelli amministrativi, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione realizzate attraverso il ricorso a catene di appalti e subappalti.

Per l’agricoltura, l’attività di vigilanza dovrà essere maggiormente focalizzata sull’utilizzo delle macchine agricole, sul rischio da ondate di calore e sull’uso dei fitosanitari che potrebbero esporre i lavoratori al rischio chimico.

Il settore della logistica è un settore caratterizzato da una accentuata destrutturazione per la presenza di numerose micro-imprese. La vigilanza deve, quindi, concentrarsi non solo sull’esame analitico della filiera degli appalti ma anche sulla presenza e gestione dei rischi interferenziali.

Ulteriore settore da attenzionare è il settore ferroviario continuando la tradizionale collaborazione con il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato programmando l’attività di vigilanza prevista dall’art. 35 Legge n.191/1974 da svolgere, in congiunta con il predetto personale. In tale ambito non va trascurato il tema della regolarità degli appalti e subappalti, il rispetto delle regole tecniche organizzative e di sicurezza per i cantieri di lavoro in presenza di esercizio ferroviario, e l’esame delle procedure adottate per la valutazione e gestione delle interferenze e delle modalità di gestione e comunicazione delle interruzioni di esercizio e disalimentazioni.

Per quanto riguarda la vigilanza nel settore delle radiazioni ionizzanti, la stessa è orientata principalmente nei confronti delle strutture sanitarie complesse e in specifici settori industriali in cui l’impiego di sorgenti di radiazione si presenta particolarmente rilevante sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.

Sul versante internazionale l’Italia partecipa alla campagna europea, ad opera del Comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro (SLIC), volta alla verifica della gestione degli infortuni sul lavoro. In particolare, tale campagna riguarda i settori dell’edilizia, dell’agricoltura e della logistica.

Nel corso dell’anno potranno essere programmate ulteriori iniziative di vigilanza straordinaria al fine di fronteggiare specifiche esigenze contraddistinte dal carattere dell’eccezionalità.

Fonte: INL

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Tags: Sicurezza lavoro Organi controllo

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