Slide background




Banca dati INAIL verifiche periodiche Impianti messa a terra D.P.R. 462/2001

ID 9799 | | Visite: 18847 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/9799

Banca dati INAIL delle verifiche periodiche DPR 462 2001

Banca dati INAIL delle verifiche periodiche Impianti messa a terra D.P.R. n. 462/2001

ID 9799 | 01.03.2020

Update 01.03.2020

Pubblicata nella GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10 la Legge 28 febbraio 2020 n. 8  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.

Art. 36. Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). 

- 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

_________

 

Il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 | Milleproroghe 2020, all'art. 36 istituisce la Banca dati informatizzata delle verifiche periodiche Impianti messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche, dalla quale, il Datore di Lavoro comunica il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1. del DPR n. 462/2001.

Relazione illustrativa DDL Milleproroghe - Estratto

L’adozione della suddetta banca dati nazionale”, “consentirà di ridurre l’elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.lgs. 81/08, art. 71 e DI 11/04/11), settore in cui stata realizzata un’analoga banca dati.

Allo stato, si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l’obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori (e più in generale delle persone esposte), e non del solo 5% di essi, ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).

Peraltro INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione): INAIL può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell’applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.

La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l’uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici - occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell’interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

L’adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici (D.lgs. 81/08, art. 86 e DPR n. 462/2001) è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche già esiste un tariffario nazionale, adottato da ISPESL (ora INAIL), con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

Operativamente, il passaggio dall'attuale sistema può essere conseguito operando sul DPR 22 ottobre 2001 n. 462”.

D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 | Milleproroghe 2020 (GU n.305 del 31-12-2019)
...
Art. 36. Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). -

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.»

Si attendono note INAIL.

E' di conseguenza modificato il testo del D.P.R. n. 462/2001, vedi:

Vedi DPR n. 462/2001 Consolidato 2020

Vedi DPR n. 462/2001 Consolidato 2020 | da news nativa

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Relazione illustrativa - Decreto mille proroghe 2020 Informatizzazione INAIL.pdf)Estratto Relazione illustrativa decreto mille proroghe 2020
 
IT172 kB1372
Scarica questo file (Banca dati INAIL verifiche periodicher impianti messa a terra DPR 462 2001.pdf)Banca dati INAIL verifiche periodiche impianti messa a terra DPR 462/2001
Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
IT138 kB2757

Tags: Sicurezza lavoro Rischio elettrico

Ultimi archiviati Sicurezza

Decreto Direttoriale n  114 del 28 settembre 2023
Set 28, 2023 374

Decreto Direttoriale n. 114 del 28 settembre 2023

Decreto Direttoriale n. 114 del 28 settembre 2023 ID 20480 | 28.09.2023 Decreto Direttoriale n. 114 del 28 settembre 2023 - Costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l'esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del… Leggi tutto
FAQ MLPS   Repertorio Organismi Paritetici
Set 26, 2023 529

FAQ - Repertorio Organismi Paritetici

FAQ MLPS - Repertorio Organismi Paritetici ID 20468 | 26.09.2023 / In allegato Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell’articolo 51 del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, è stato istituito presso il Ministero del… Leggi tutto
Il rischio psicosociale nell assistenza sociosanitaria
Set 19, 2023 911

Il rischio psicosociale nell’assistenza sociosanitaria

Il rischio psicosociale nell’assistenza sociosanitaria, l’analisi di Eu-Osha ID 20422 | 19.09.2023 La ricerca dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), disponibile sul portale istituzionale, analizza le caratteristiche del settore assistenziale e i fattori che incidono… Leggi tutto

Più letti Sicurezza